Silenzio dell’Ambasciata e visto sospeso per nullità del nulla osta (TAR Lazio n. 3868 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ove sia intervenuta la sospensione dell’efficacia del nulla osta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187. In pendenza di tale sospensione, la Sede diplomatica non potrebbe che adottare un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della mancata conferma espressa del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione. Ne deriva l’assenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente alla conclusione del procedimento di competenza consolare.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad sulla richiesta di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Egli ha dedotto di aver chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica e di aver presentato formale diffida senza ottenere alcun riscontro.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’interesse a ricorrere nel giudizio avverso il silenzio de plano, senza soffermarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Il punto di partenza è l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, che all’art. 3, comma 3 estende le misure ai nulla osta per i lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Il ricorrente è cittadino pakistano. Il nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore risulta quindi sospeso ai sensi dell’art. 3, comma 2, fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, inviata esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico.

Da qui la conseguenza decisiva. In mancanza di un nulla osta efficace, il procedimento di competenza della Sede diplomatica non potrebbe concludersi che con un provvedimento negativo o soprassessorio. L’Amministrazione consolare non può che prendere atto della sospensione, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti agli ulteriori accertamenti imposti dal decreto legge.

Il Collegio precisa la natura di questi ultimi. Gli accertamenti dello Sportello unico si collocano in un procedimento collegato a quello di rilascio del visto, ma rispetto ad esso strutturalmente e funzionalmente autonomo. La distinzione esclude che il giudizio possa produrre un’utilità effettiva prima della definizione del segmento procedimentale presupposto.

Va quindi escluso che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della Sede diplomatica e all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto. Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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