Improcedibile l’appello per mancata comparizione alle due udienze (Corte dei Conti Sez. II App. n. 129 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 196 c.g.c. impone al collegio, quando l’appellante non compare all’udienza di discussione, di rinviare la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche a tale nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La dichiarazione di improcedibilità consegue automaticamente al duplice contegno di non comparizione, senza che assuma rilievo una precedente rinuncia agli atti del giudizio che non sia stata formalmente accettata. Essendo la lite definita su una questione pregiudiziale, le spese del giudizio vanno integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aveva chiesto il riscatto a fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, invocando l’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per il Veneto ha respinto il ricorso.

Proposto appello, i difensori hanno eccepito la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, riproposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. Preso atto che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata identica questione, i difensori hanno dichiarato di non avere più interesse e rinunciato agli atti del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’appellante non è comparso all’udienza del 14 dicembre 2023; con ordinanza a verbale la discussione è stata rinviata ai sensi dell’art. 196 c.g.c.. Anche all’udienza successiva l’appellante non è comparso.

Il collegio richiama il testo della norma processuale, secondo cui la mancata comparizione del solo appellante alla prima udienza impone il rinvio con comunicazione a cura della segreteria; la seconda assenza determina la dichiarazione di improcedibilità, adottabile anche d’ufficio. Integrati i presupposti, il giudizio va dichiarato improcedibile.

In proposito è decisivo il rilievo della Corte: la precedente rinuncia agli atti del giudizio non è stata seguita da alcuna pronuncia di estinzione del processo. La lite resta quindi pendente ed è definita sul piano processuale dalla disciplina della non comparizione. La rinuncia non preclude, dunque, la dichiarazione di improcedibilità.

Quanto alle spese, la Corte osserva che la controversia è stata definita decidendo soltanto una questione pregiudiziale. Ne deriva la loro integrale compensazione, in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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