Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle misure di prevenzione collaborativa (TAR Basilicata n. 474 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 159/2011, il sopravvenuto rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ex art. 94 bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, dopo la scadenza del periodo di sottoposizione alla misura, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando assorbita ogni ulteriore censura, anche di illegittimità costituzionale, e disponendosi la compensazione delle spese di lite, con il Contributo Unificato definitivamente a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
Il Prefetto di Potenza, con provvedimento del 14.2.2024, ha applicato nei confronti di una società operante nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti le misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94 bis, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 159/2011, per la durata di dodici mesi, nominando contestualmente un Esperto. Le prescrizioni imponevano l’adozione di misure organizzative ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 ter D.Lg.vo n. 231/2001, obblighi di comunicazione al Gruppo Interforze e l’utilizzo di un conto corrente dedicato.
La società ha impugnato il provvedimento con ricorso introduttivo, integrato da due atti di motivi aggiunti, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e l’illegittimità costituzionale dell’art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011 per indeterminatezza dei parametri di durata della misura. Nella pendenza del giudizio, scaduto il periodo di dodici mesi, il Prefetto ha rilasciato l’informazione antimafia liberatoria. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data 26.6.2025, l’Amministrazione ha depositato il provvedimento del 12.6.2025, con il quale il Prefetto, dopo la scadenza delle contestate misure, ha rilasciato alla ricorrente l’informazione antimafia liberatoria ex art. 94 bis, comma 4, D.Lg.vo n. 159/2011, non risultando cause di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del medesimo decreto, né elementi idonei a ritenere attuale il rischio di condizionamento mafioso.
Tale sopravvenienza incide direttamente sull’interesse alla decisione. L’atto impugnato ha esaurito i propri effetti e il successivo accertamento positivo in sede amministrativa ha eliminato la situazione di incertezza che il ricorso mirava a rimuovere. La ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia, e l’Avvocatura dello Stato ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio.
Il Collegio non è quindi chiamato a esaminare nel merito le censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, né la questione di legittimità costituzionale prospettata, che restano assorbite. La definizione del processo avviene sul piano processuale, con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il giudice applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione. La regola processuale opera qui in coerenza con la funzione del giudizio amministrativo, incentrata sulla effettività della tutela e non su una pronuncia astratta.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, in ragione della natura e dell’evoluzione della vicenda, puntualizzando che il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente. Il dispositivo prevede inoltre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e degli organi sociali, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 196/2003.
Nota della Redazione
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