CIGO: la riduzione di scorte per vendite record è rischio d’impresa non imputabile (TAR Valle d’Aosta n. 21 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria presuppone che la contrazione o sospensione dell’attività produttiva sia determinata da eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori. La nozione di imputabilità ha carattere oggettivo e ricomprende fatti naturali o umani esterni che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o l’illecito del terzo. Non è ammesso l’intervento quando la carenza di lavoro o di materie prime derivi causalmente da scelte imprenditoriali, come l’aver assecondato un incremento delle vendite che ha ridotto le giacenze di magazzino. Il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi è limitato alla manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o al travisamento del fatto, attesa l’ampia discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale. Nei provvedimenti plurimotivati, il riscontro della legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sostenerne la validità.
Il Fatto
Una cooperativa lattiero-casearia operante nella produzione di fontina DOP aveva presentato all’INPS otto domande di integrazione salariale ordinaria per le unità produttive, con causali alternate di “mancanza di ordini, commesse e lavoro” e di “mancanza di materie prime o componenti”. La società deduceva una riduzione delle rimanenze di prodotto e del fatturato nei primi mesi dell’anno, dovuta all’esaurimento delle scorte della stagione precedente in attesa della nuova produzione. L’istituto aveva respinto tutte le istanze, ritenendo la flessione riconducibile al fisiologico andamento delle vendite e al normale rischio d’impresa. La cooperativa aveva quindi impugnato i dinieghi, deducendo vizi di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta ha ricondotto il sindacato sui provvedimenti di diniego della CIGO entro i confini della discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale, sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza o travisamento del fatto. Ha inoltre rilevato il carattere plurimotivato degli atti gravati, per cui la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del diniego è sufficiente a escludere l’annullamento.
Nel merito, il Collegio ha escluso la ricorrenza del presupposto della non imputabilità della crisi all’impresa. La riduzione delle giacenze di magazzino e il conseguente calo dell’attività di confezionamento risultavano causalmente riconducibili alle scelte commerciali della cooperativa, che nel 2023 aveva raggiunto il fatturato più alto di sempre, svuotando le scorte disponibili. Tale evenienza è stata qualificata come normale rischio di impresa, non riconducibile a fattori esterni quali il caso fortuito o la forza maggiore.
La Corte ha quindi respinto anche la censura relativa alla causale della mancanza di materie prime, poiché la carenza di prodotto derivava comunque dalle pregresse decisioni aziendali di assecondare l’incremento delle vendite. Nessuna rilevanza è stata infine attribuita agli eventi siccitosi richiamati dalla ricorrente, non indicati nelle domande amministrative né supportati da elementi istruttori. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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