Integrazione del contraddittorio per comproprietari di immobili abusivi (TAR Basilicata n. 135 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio avente ad oggetto provvedimenti sanzionatori o repressivi di abusi edilizi, l’integrazione del contraddittorio ex artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. deve essere disposta nei confronti di tutti i soggetti che risultano comproprietari dell’immobile oggetto della controversia, ancorché non abbiano proposto istanza di fiscalizzazione. La pronuncia emessa all’esito del giudizio, infatti, sarebbe suscettibile di produrre effetti diretti nella loro sfera giuridica, in quanto inciderebbe sulla situazione giuridica dell’unità immobiliare di cui sono contitolari. L’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina la nullità della sentenza, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato sito in Lavello, impugnava il provvedimento del Responsabile del Settore III Tecnico del Comune di Lavello che aveva rigettato l’istanza di fiscalizzazione delle opere abusive di copertura dell’immobile, nonché la nota della Regione Basilicata ivi menzionata. A seguito del rigetto, il ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento comunale di conferma del diniego.
Nel corso del giudizio, il Collegio rilevava che l’immobile oggetto della controversia risultava censito in catasto al foglio 47, particelle 813 e 815, e che le unità immobiliari erano di proprietà, oltre che del ricorrente, di altri soggetti, nella qualità di comproprietari, i quali non avevano proposto istanza di fiscalizzazione né erano parti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, richiamati gli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., ha ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari delle unità immobiliari di cui è causa non costituiti in giudizio. Il Collegio ha osservato che la controversia ha ad oggetto opere abusive insistente su un immobile di cui i suddetti soggetti sono contitolari, sicché la sentenza che definisce il giudizio sarebbe destinata a produrre effetti direttamente nella loro sfera giuridica.
La circostanza che i comproprietari non abbiano presentato istanza di fiscalizzazione non è stata ritenuta idonea a escludere la necessità della loro partecipazione al giudizio. Il Collegio ha valorizzato la contitolarità del diritto di proprietà sull’immobile, rilevando come l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe inciso sulla situazione giuridica dell’unità immobiliare nella sua interezza, a prescindere dalla circostanza che l’istanza provenisse da uno solo dei comproprietari.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, assegnando il termine del 15 aprile 2026 per la notificazione del ricorso, dell’atto di motivi aggiunti e della documentazione allegata, e il termine del 15 maggio 2026 per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento. La trattazione dell’affare è stata fissata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026.
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Nota della Redazione
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