Neutralità delle forme previdenziali e controllo della spesa del personale (TAR Lombardia n. 1584 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 conservano una valenza sostanzialmente pubblicistica, poiché svolgono le funzioni previdenziali di cui all’art. 38 Cost. mediante un sistema contributivo obbligatorio. La privatizzazione costituisce un’innovazione di carattere essenzialmente organizzativo e non elide il carattere pubblico della missione affidata. Ne deriva che l’agere di tali soggetti è assoggettato ai principi di trasparenza e di imparzialità e di buon andamento, secondo il criterio della neutralità delle forme. Su questa base sono legittimi i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato sui passaggi diretti di personale tra la fondazione e la società controllata, sulle indennità eccedenti la contrattazione nazionale, sull’indennità sostitutiva del buono pasto e sugli affidamenti senza CIG, DURC e dichiarazione di regolare esecuzione.
Il Fatto
Il fondo previdenziale ricorrente impugnava la relazione prot. 244276 del 21 ottobre 2022, conclusiva del procedimento di verifica amministrativo-contabile svolto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), della legge n. 196/2009. Con l’atto erano stati contestati anche i rilievi del referto ispettivo relativo alla verifica eseguita dal 4 ottobre al 12 novembre 2021, considerati “non superati” nella relazione conclusiva.
I Ministeri intimati eccepivano l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale degli atti impugnati e, in ogni caso, chiedevano la reiezione nel merito. La causa veniva introitata per la decisione all’esito dell’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità — comunque non fondata alla luce di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5798 del 2021 — data l’infondatezza nel merito del gravame. Il fulcro argomentativo è la riconosciuta veste sostanzialmente pubblicistica del fondo, in disparte la sua formale privatizzazione, alla stregua di quanto avvenuto per gli altri enti previdenziali a contribuzione obbligatoria.
La natura di fondazione di diritto privato non vale a elidere il carattere pubblicistico della missione, poiché le risorse che ne alimentano le funzioni assumono valenza pubblicistica per l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione. Tale connotazione astringe a rigorosi limiti il modus di impiego delle risorse, al pari di quanto avviene per i soggetti lato sensu pubblici, soggetti all’azione di controllo e vigilanza anche della Corte dei conti. Il Collegio richiama la Corte dei conti, Relazione Gestione 2014, determinazione n. 84/2014 e Cass., Sez. Un., n. 7645/2020, secondo cui la privatizzazione dell’ente rappresenta un’innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.
Quanto alla gestione del personale, l’ubi consistam del rilievo risiede nell’eccentricità del passaggio diretto di unità lavorative tra la fondazione e la società controllata, in dispregio dei principi di trasparenza e di imparzialità e di buon andamento che devono informare l’agere di soggetti a valenza sostanzialmente pubblicistica. La libertà di spostamento può pregiudicare i controlli dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti sul rispetto dei limiti di spesa per il personale.
L’indennità ad personam prevista dall’accordo del 19 novembre 2012 è stata ritenuta volta a eludere surrettiziamente il limite di spesa introdotto dall’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012, applicabile anche al fondo ricorrente. Parimenti censurabili le indennità apicali, l’assegno di qualificazione, il superminimo e il premio aziendale di risultato per il 2020, corrisposti in assenza dei requisiti contrattuali. Infine, quanto agli affidamenti, sono stati confermati i rilievi sulla mancata richiesta del CIG, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sul mancato rinvenimento del DURC e della dichiarazione di regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni di servizi assoggettate alla disciplina di evidenza pubblica. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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