Inammissibile l’appello del difensore privo di patrocinio in Cassazione (Cons. Stato n. 1102 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato iscritto all’albo speciale delle giurisdizioni superiori, e tale iscrizione costituisce presupposto processuale che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio. L’iscrizione ha natura costitutiva e non dichiarativa, sicché non può avere decorrenza anteriore al provvedimento che la disponga su istanza dell’interessato. Il mero possesso del requisito del periodo minimo di esercizio della professione non abilita al patrocinio in sede di legittimità: occorrono la domanda e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello notificato e sottoscritto dal difensore non ancora iscritto, restando ininfluenti le vicende personali relative al possesso dei requisiti.
Il Fatto
Gli appellanti, militari destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, avevano chiesto il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 per il trasferimento di autorità. Il TAR Lazio, sezione prima, aveva respinto la domanda. Propongono quindi appello al Consiglio di Stato; il Ministero della difesa resiste al gravame.
All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità: la mancanza della qualifica di “cassazionista” del difensore al tempo della notificazione. Su domanda della parte viene assegnato un termine di trenta giorni per memorie e documenti sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 22, comma 2, c.p.a., che impone per i giudizi davanti al Consiglio di Stato il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Tale previsione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost., ma ne realizza la concreta effettività, non essendo irragionevole legare alla giurisdizione della Corte suprema la più elevata competenza professionale del difensore (Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2025, n. 6653, che richiama Cass. civ., sez. VI, ord. 4 febbraio 2020, n. 2451).
L’appello è stato notificato il 19 dicembre 2024 e depositato l’11 gennaio 2025. Dalle verifiche svolte d’ufficio, potere-dovere del giudice perché lo ius postulandi è presupposto processuale (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10107), il difensore risultava non ancora iscritto all’albo speciale a quelle date. Nel termine concesso l’avvocato non ha fornito prova contraria: la certificazione attestava l’esercizio ininterrotto della professione per dodici anni, non l’iscrizione all’albo speciale al momento della notificazione.
La Corte precisa che l’art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2025, n. 15, consente l’iscrizione a chi maturi i requisiti secondo la previgente normativa entro tredici anni dall’entrata in vigore della riforma, cioè entro il 2 febbraio 2026. Viene in rilievo l’art. 33, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, che esige il compimento di dodici anni di esercizio e la domanda al Consiglio nazionale forense.
Il mero possesso del requisito temporale non basta: servono la domanda e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense, quindi l’effettiva iscrizione. L’iscrizione, “in quanto non dichiarativa, ma costitutiva di uno status”, non retroagisce al provvedimento che la dispone, e le vicende personali sul possesso dei requisiti restano ininfluenti (Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24124; Cass. civ., sez. un., 4 maggio 1991, n. 4940).
Non soccorre l’indicazione di un altro difensore iscritto, perché appello, modulo di deposito e procure sono sottoscritti dal solo legale privo dello ius postulandi; resta quindi inapplicabile l’orientamento che salva l’atto sottoscritto anche dal legale abilitato (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5040 e 16 marzo 2011, n. 1626). La carenza, sia pure per pochi giorni, rende doverosa la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Velletri e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Le spese sono compensate per la novità della questione processuale.
Nota della Redazione
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