La carta del docente al precario si ottiene con l’ottemperanza del giudicato (TAR Molise n. 168 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente precario alla carta elettronica del docente e condannato l’Amministrazione al relativo accredito. A seguito delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica di copia attestata conforme all’originale. Il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per le statuizioni del giudice civile rimaste ineseguite. La nomina del commissario ad acta può essere disposta fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, senza che ciò giustifichi, allo stato, la condanna alla somma ulteriore dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, ottiene dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente per gli stessi anni. La sentenza n. 172/2024, depositata il 7.10.2024, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta elettronica con accredito della somma complessiva di € 1.500,00, da spendersi entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione.

Passata la sentenza in giudicato, come attestato dal Tribunale in data 19.11.2024, e notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione il 9.10.2024, la docente propone ricorso al TAR Molise per l’ottemperanza. Chiede la nomina di un commissario ad acta e la fissazione fin d’ora della somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva. Il Ministero non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. Quanto alle modalità di notifica del titolo, il TAR richiama le modifiche introdotte nell’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, ma solo il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate.

Il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli che possono trovare attuazione con il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è quindi ammissibile.

Nel merito, la richiesta di € 1.500,00 a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni.

Quanto alla somma dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per riconoscerla, proprio in considerazione della nomina del commissario disposta per fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione all’attività del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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