Penalità di mora nel giudizio di ottemperanza anche per condanne pecuniarie (TAR Lazio n. 1102 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. L’istituto assolve a una finalità sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non risarcitoria, e non è manifestamente iniquo quando è fissato in misura pari agli interessi legali. La quantificazione va operata in misura percentuale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo. L’astreinte decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento contenuto nel titolo e matura fino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, sez. Latina, n. 2/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il titolo aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre accessori.

Decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo senza che l’Amministrazione vi abbia dato corso, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento e la condanna alle penalità di mora. L’Amministrazione si costituisce con memoria di mera forma. La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta il presupposto dell’azione: la sentenza è passata in giudicato e sono decorsi i 120 giorni dalla notifica, con rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuosa scadenza nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con compenso liquidato in via anticipata e salvo conguaglio.

La parte più significativa della decisione riguarda la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha espressamente esteso l’astreinte ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. La novella ha recepito un principio già acquisito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.

La finalità dell’istituto è sanzionatoria, non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da mancata esecuzione, ma sanziona la disobbedienza al giudicato e stimola il debitore all’adempimento. Ne deriva che una misura pari agli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 12739 del 2014; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 629 del 2015).

La quantificazione è fissata in misura percentuale sulla somma oggetto di condanna, parametrata al tasso legale, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo. L’astreinte decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento e matura fino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario, con onere del ricorrente di evitare soluzioni di continuità sollecitando tempestivamente l’intervento del commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *