Inammissibile il ricorso che ripropone censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31614 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità solo quando l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione di merito sul risultato probatorio. È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi, prospettando una diversa lettura delle emergenze probatorie. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., per aver concorso nell’accesso illecito al sistema informatico di gestione di un conto corrente, mettendo a disposizione il proprio conto personale per l’accredito delle somme. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30.04.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, con denuncia di travisamento della prova, e lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Il motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale.
I giudici di merito, richiamati nelle pagine della sentenza impugnata, avevano evidenziato come dal compendio probatorio risultasse in modo chiaro e univoco la partecipazione della ricorrente, a titolo di concorso, nella condotta di accesso illecito posta in essere da soggetti rimasti ignoti, avendo la prevenuta messo a disposizione il proprio conto per l’accredito delle somme. Le doglianze, prive di un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata, appaiono volte a prefigurare una diversa lettura delle emergenze probatorie, risultando estranee al sindacato di legittimità (Sez. U n. 12 del 31.05.2000; Sez. II n. 9106 del 12.02.2021).
La Corte ribadisce che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. V n. 48050 del 02.07.2019). Dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. III n. 2233 del 17.06.2021, dep. 2022). Nel caso di specie i giudici di merito hanno congruamente rimarcato l’assenza di elementi di positiva valutazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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