Concorso del comproprietario nel reato edilizio permanente e sindacato motivazionale (Cass. pen. Sez. 3 n. 5044 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, tramite la deduzione del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle risultanze, è inammissibile, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza. Nei reati edilizi, la situazione di illiceità perdura sino alla cessazione dei lavori, sicché la prova della recente esecuzione delle opere è idonea a escludere la prescrizione. La compartecipazione del comproprietario non committente può essere desunta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la piena disponibilità del bene, l’interesse specifico all’opera, la partecipazione al sopralluogo, la cointestazione di titoli abilitativi e la convivenza con il coimputato. La subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione trova adeguata motivazione nella persistente offensività dell’opera.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che aveva dichiarato due imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e 95 del d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004, per aver realizzato opere edilizie abusive in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. La pena è stata determinata in tre mesi di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda, con la conferma dell’ordine di demolizione e la subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento di tale ordine.
Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi. In particolare, hanno contestato la datazione della cessazione della permanenza del reato, la valutazione di inattendibilità dei testi a discarico, la subordinazione del beneficio, il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La ricorrente comproprietaria ha inoltre negato ogni contributo alla realizzazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la maggior parte dei motivi si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Le censure relative all’interpretazione del materiale fotografico, ha osservato la Corte, non integrano il vizio di travisamento della prova, configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esposto plurimi elementi (intonaco lindo, tegole prive di deposito, infissi da installare, presenza di un cantiere attivo) per ritenere recente l’esecuzione dei lavori. Tale apprezzamento, sorretto da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità. Parimenti, le deposizioni dei testimoni a discarico erano state valutate come generiche e orientate alla discolpa, con un giudizio di inattendibilità non apparente.
La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla coerenza strutturale della sentenza, senza possibilità di sovrapporre una propria valutazione a quella dei giudici di merito. Quanto alla posizione della ricorrente, è stato affermato che la responsabilità del comproprietario non committente può essere desunta da indizi quali la comproprietà, l’interesse all’utilizzo dell’immobile e la convivenza con il coimputato.
In ordine alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ne subordina il beneficio alla demolizione, ancorata alla persistente offensività dell’opera e alla funzione special-preventiva. Il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono stati considerati correttamente motivati e non sindacabili in sede di legittimità.
Infine, è stato rigettato anche il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, stante la pluralità di indici di gravità valorizzati dai giudici di merito. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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