Errore materiale sulla data del reato e prescrizione nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. IV n. 560 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione della data del commesso reato contenuta nell’intestazione della sentenza, se frutto di errore materiale e corretta con apposita ordinanza, non determina alcun effetto sul decorso della prescrizione, che va computata avendo riguardo alla data effettiva risultante dal decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato. Ai fini del diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., il requisito negativo della non abitualità della condotta è escluso quando l’autore ha commesso almeno due ulteriori reati della medesima indole oltre a quello per cui si procede, secondo la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria con cui due imputate erano state dichiarate colpevoli di tentativo di furto e condannate a pena detentiva e pecuniaria. Avverso tale pronuncia entrambe propongono ricorso per cassazione.
Una ricorrente deduce la violazione di legge per essere il reato estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia di appello, assumendo come termine finale il 21 settembre 2023. L’altra denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La data indicata nell’intestazione della sentenza è frutto di mero errore materiale: il decreto di citazione a giudizio, regolarmente notificato, reca la precisa descrizione dell’accusa con la diversa data dei fatti contestati, coincidente con quella riportata nelle denunce sporte dalla persona offesa.
Risulta inoltre in atti l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, con cui la data è stata rettificata nel senso indicato dal capo di imputazione. Su questa base il Collegio colloca la prescrizione in un termine successivo, non ancora decorso alla data della decisione, escludendo l’estinzione del reato.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel respingere il motivo di appello sull’applicazione della speciale causa di non punibilità, dà atto dei plurimi precedenti specifici dell’imputata, sui quali si fonda la recidiva contestata.
La Corte richiama la nozione di abitualità elaborata dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25 febbraio 2016: il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati della medesima indole oltre a quello per cui si procede. Nel caso di specie ricorre inequivocabilmente quella serialità di comportamenti penalmente rilevanti che la norma assume quale condizione ostativa del beneficio.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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