Sconti tariffari e giudicato esterno rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 16058 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che vi ostino i limiti dell’art. 345 cod. proc. civ. per le prove nuove in appello, e può essere accertato anche nel giudizio di legittimità quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, non trovando in tal caso ostacolo il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ. Tale rilievo ufficioso è però coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso: la parte che ne deduce l’esistenza deve riprodurre nel ricorso, a pena di inammissibilità, il testo integrale della pronuncia che si assume passata in giudicato. Il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non è esercitabile nei giudizi in cui sia parte la P.A. e opera solo quando l’atto rilevi come mero antecedente logico, e non come causa della lesione del diritto dedotto.

Il Fatto

Una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche conveniva in giudizio l’azienda sanitaria provinciale per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009, assumendo l’indebita applicazione degli sconti tariffari. Il tribunale accoglieva l’opposizione dell’azienda e revocava il decreto ingiuntivo, dando atto del sopravvenuto decreto assessoriale che aveva recepito la scontistica con effetto retroattivo. La Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame della società, escludendo la preclusione da giudicato e ritenendo la questione di legittimità del decreto assessoriale prospettata in via principale, con conseguente impossibilità di disapplicazione.

La società ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato, l’erronea esclusione della preclusione, il difetto dei presupposti della disapplicazione e la mancata sospensione del processo per pendenza di giudizi amministrativi. L’azienda resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, esaminati congiuntamente perché legati all’eccezione di giudicato esterno correlata a un precedente decreto ingiuntivo. Rileva che il giudice di merito si è effettivamente pronunciato sull’eccezione, escludendola per tardività della produzione documentale ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Il vizio di omissione di pronuncia non sussiste.

Tuttavia, la Corte riconosce che il giudicato esterno risponde a una finalità di interesse pubblico e non è subordinato ai limiti delle prove nuove in appello: il giudice deve procedere al suo rilievo d’ufficio, in ogni stato e grado. La corte distrettuale ha dunque irritualmente fondato l’esclusione sulla tardività della produzione.

Il rilievo ufficioso non basta però a superare l’onere di autosufficienza. Il ricorrente non ha riportato nel ricorso l’intero contenuto del decreto ingiuntivo invocato, né ha illustrato i termini in cui il giudicato avrebbe esplicato efficacia preclusiva per le prestazioni del 2009. Il motivo è perciò respinto.

Quanto alla disapplicazione del decreto assessoriale, la Corte ribadisce che il potere non è esercitabile nei giudizi in cui sia parte la P.A. e presuppone che l’atto rilevi come mero antecedente logico, non come causa della lesione del diritto. Il decreto in questione, disponendo il ripristino retroattivo dei valori tariffari, incide direttamente sulla pretesa creditoria: opera quindi come causa della lesione, e la questione non è pregiudiziale in senso tecnico.

Sul quinto motivo, infine, la Corte conferma che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. postula la pendenza effettiva della causa pregiudiziale. Il ricorrente non ha riprodotto il report del Consiglio di Stato, difettando di specificità. La sentenza del Consiglio di Stato sopravvenuta, invocata in memoria, non è stata prodotta integralmente, e la sua rilevanza è smentita dallo stesso ricorrente in ordine all’anno 2009. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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