DASPO per società radiata non estendibile alla nuova squadra cittadina (Cass. pen. Sez. III n. 29120 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto disposto dal Questore ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità alla pratica agonistica. In forza del principio di tassatività, e per l’invasività delle prescrizioni amministrative e del collegato obbligo di presentazione, è preclusa ogni interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di un’associazione sportiva diversa. Il Questore deve pertanto emanare un nuovo provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all’autorità giudiziaria, così consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull’aspetto della continuità sostanziale fra squadre della stessa città riconducibili a società distinte.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, per aver violato il provvedimento del Questore adottato nel 2018 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto gli incontri di calcio di una società locale.

Dopo la dichiarazione di fallimento della società calcistica e la costituzione di una nuova compagine nella stessa città, la difesa ha censurato la mancata modifica formale del provvedimento e la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorso è stato inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale e quindi rimesso alla Terza, per l’insussistenza di cause di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della validità ed efficacia del precetto amministrativo nei confronti di una società sportiva diversa da quella originariamente destinataria. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: l’art. 6 della legge n. 401/1989 impone al Questore di formulare il precetto in maniera specifica e dettagliata, indicando le manifestazioni e i luoghi in modo puntuale, in funzione della piena intelligenza del provvedimento da parte del destinatario e dell’esecuzione del collegato obbligo di presentazione.

Richiamando un precedente sovrapponibile (Sez. 3 n. 37771 del 02.10.2025), la Corte esclude che la ratio della norma incriminatrice possa giustificare un’interpretazione estensiva. Le due associazioni sportive erano autonome e completamente distinte, sicché l’estensione del divieto non è consentita dal principio di tassatività e di sufficiente determinatezza, considerata l’invasività delle prescrizioni e dell’obbligo di presentazione.

Nel percorso argomentativo vengono richiamati ulteriori precedenti di legittimità: Sez. 3 n. 3972 del 2018 e Sez. 3 n. 16476 del 2018, nonché Sez. 3 n. 37098 del 2018, che aveva annullato la convalida di un DASPO riferito a una denominazione societaria equivoca, e Sez. 3 nn. 4369 e 4370 del 2012, relative a partite non adeguatamente pubblicizzate. Da tali arresti si desume il criterio della inesigibilità dell’obbligo in presenza di un precetto indeterminato.

La Corte afferma quindi che il Questore, ove intenda estendere il divieto agli incontri della nuova società, deve emanare un nuovo provvedimento integrativo, da sottoporre a convalida dell’autorità giudiziaria. Nella specie la nota integrativa della Questura, con cui si era estesa la prescrizione agli incontri della nuova compagine, non era stata sottoposta a convalida. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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