Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dell’appellante a due udienze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 200 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio dispone il rinvio a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se l’appellante non compare neppure alla nuova udienza, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio. L’art. 196 c.g.c. configura così una causa di improcedibilità di natura processuale, che prescinde dall’esame del merito e dalla fondatezza dei motivi di gravame. La declaratoria di improcedibilità consegue alla duplice, accertata assenza dell’appellante, ritualmente avvisato dell’udienza di rinvio, e la conclusione in rito del giudizio esclude la regolazione delle spese.

Il Fatto

Gli appellanti, tra cui un soggetto in qualità di erede, hanno proposto appello avverso la sentenza con cui era stato rigettato il ricorso volto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La sentenza di primo grado era stata emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.

Nel gravame si lamentava la violazione e falsa applicazione della norma e si invocavano i principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, sostenendo la non giustificabilità di trattamenti differenziati per il personale militare con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995.

La Motivazione della Corte

La Corte decide su un profilo preliminare, in rito, senza esaminare i motivi di merito dell’impugnazione. Il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni di improcedibilità previste dall’art. 196 c.g.c.

La norma richiamata prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; e che, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

La Corte accerta la mancata comparizione di parte appellante sia all’udienza odierna sia a quella precedente del 14 dicembre 2023, che aveva disposto il rinvio al 6 giugno 2024 con ordinanza a verbale ritualmente comunicata alle parti appellanti assenti. L’assenza del difensore si era già verificata, per la prima volta, all’udienza del 14 dicembre 2023.

Non risulta, inoltre, costituito l’Istituto previdenziale, parte appellata. Su queste premesse, l’atto di impugnazione è dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c.

La conclusione in rito del giudizio comporta che nulla sia disposto per le spese. La Corte manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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