Pensione di privilegio per unicità del quadro patologico e decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 337 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del militare, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, il diritto sorge quando le infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento. Le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e singolarmente ristorate con indennità una tantum possono essere riunificate in un unico quadro patologico, con ascrizione a categoria superiore e liquidazione a vita. La valutazione compiuta dalle Commissioni mediche ospedaliere ai fini dell’equo indennizzo è irrilevante quando la domanda di pensione privilegiata sia stata presentata nel vigore del d.P.R. n. 461/2001, che affida al Comitato di verifica il giudizio sul rapporto causale. La decorrenza del trattamento è fissata, ex art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con detrazione di quanto già percepito.
Il Fatto
Il ricorrente, già primo maresciallo dell’esercito in pensione, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata corrispondente all’ottava categoria tabellare, o a quella più favorevole, in relazione a quattro infermità. Le Commissioni mediche avevano inquadrato le patologie tra la tabella A e la tabella B e, per cumulo, nella tabella A.
Con istanza del 14 gennaio 2016 il militare aveva ottenuto solo quattro annualità una tantum per le malattie riconosciute dipendenti dal servizio e ascritte alla tabella B. Di qui il ricorso, fondato sul principio dell’unicità di accertamento e sull’asserita impossibilità di nuove indagini. Si sono costituiti l’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, e il Ministero della Difesa, che ha opposto i pareri del Comitato di verifica e il giudizio della C.M.O.
La Motivazione della Corte
Investita la Commissione medico legale presso la Sezione, il giudice ha acquisito un parere che ha riunito le infermità già riconosciute dipendenti dal servizio in un unico quadro patologico, qualificato come artrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple, ascrivibile alla tabella A, VIII categoria. Tale giudizio, avvalorato dalla visita diretta, è apparso congruamente motivato sul piano logico-scientifico.
Il consulente ha invece escluso la derivazione dal servizio degli altri disturbi denunciati. Per i segni di colonpatica funzionale ha valorizzato uno squilibrio endogeno costituzionale; per le note di bronchite cronica ha rilevato l’assenza di documentazione su mansioni espositive a fattori di rischio, a fronte di un tabagismo, seppur cessato, probabile causa dell’infermità.
La Corte ha quindi superato la tesi del ricorrente sull’unicità di accertamento. I verbali delle Commissioni mediche ospedaliere, adottati ai fini dell’equo indennizzo, sono irrilevanti e inidonei a fondare la pretesa. Essi appartengono a un quadro ordinamentale non più attuale, mentre la domanda di pensione è stata inoltrata nel vigore del d.P.R. n. 461/2001, il cui art. 11 affida al Comitato di verifica ogni valutazione sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità e sul rapporto causale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la diagnosi e la miglior ascrizione tabellare indicata dal consulente, riconoscendo il diritto alla pensione di privilegio di VIII categoria. Quanto alla decorrenza, richiesta sin dall’originaria data, si applica l’art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973: il beneficio decorre dal 1° febbraio 2016, con arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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