Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario di beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 234 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile per debito di custodia e, pertanto, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La nozione di agente contabile consegnatario, desumibile dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e dagli artt. 6, 11, 12 e 23 del d.P.R. n. 254/2002, è unitaria e assume valenza generale anche per l’ordinamento degli enti locali, non autorizzando le divergenze lessicali con l’art. 93 T.U.E.L. la configurazione di nozioni distinte. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di cose mobili, con incompatibilità rispetto a una gestione di beni immobili. Ne consegue che il giudizio di conto, ove abbia ad oggetto una siffatta gestione, va dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti del Comune ha depositato relazione chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Dalla relazione emerge che il conto espone l’elenco dei beni iscritti in inventario, rispetto ai quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni richiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità. Il Collegio è stato quindi chiamato a definire la questione preliminare sulla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari e sull’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo regolamento, agli artt. 22, 32 e 33, riferisce la consegna e il conto ai soli oggetti mobili, con responsabilità per deficienza o mancata giustificazione del bene in natura o del suo prezzo corrente.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi non vi sono tenuti (art. 12).
Il Collegio richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali e individua lo spartiacque tra le due figure. In tale quadro si colloca l’art. 93 T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo di resa riguardi beni mobili, immobili o entrambi.
La Corte opta per un’interpretazione sistematica, escludendo che le divergenze lessicali tra T.U.E.L. e contabilità di Stato legittimino nozioni distinte. L’uniformità del giudizio di conto, ora disciplinato dalla parte terza del d.lgs. n. 174/2016, conferma l’unitarietà della disciplina. Il debito di custodia presuppone prese in carico e scarichi di cose mobili, con incompatibilità rispetto a una gestione immobiliare, come confermato da costante giurisprudenza contabile (Sez. Trentino Alto Adige n. 39/2017; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014; Sez. Abruzzo n. 102/2015; Sez. Abruzzo n. 17/2017; Sez. Veneto n. 173/2016).
Dall’esame del conto, il Collegio rileva che esso contiene una generale elencazione di beni inventariali, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla sulle spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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