Coefficienti di rendimento degli ufficiali e inapplicabilità della clausola di salvaguardia (Corte dei Conti Sez. III App. n. 25 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura del trattamento pensionistico dei militari, nel sistema retributivo, non può prescindere dalle modalità di determinazione della base pensionabile di cui all’art. 53 del d.P.R. 1092/1973. La retribuzione di riferimento è quella dell’ultimo stipendio o dell’ultima paga, collegata alla categoria, qualifica e grado rivestiti alla data di cessazione dal servizio. Ne consegue che anche le aliquote di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 vanno rapportate alla qualifica e al grado maturati al congedo. Il coefficiente speciale del 3,60% per i sottufficiali dell’Arma dei carabinieri presuppone il collocamento in quiescenza prima del limite di età, non ricorrente nell’ipotesi di cessazione per raggiunti limiti. La clausola di salvaguardia del co. 8 dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, letta evolutivamente con l’art. 24, co. 2, del d.l. 201/2011 come modificato dall’art. 1, co. 707, della l. 190/2014, non è applicabile alle pensioni degli ufficiali liquidate dopo il 1° gennaio 2012 con il sistema interamente retributivo all’esito del doppio calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1978 e appartenente ai ruoli dei militari di truppa e dei sottufficiali, ha partecipato a un concorso per soli titoli per l’immissione di luogotenenti nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali. Vincitore, è transitato nel ruolo degli ufficiali con decorrenza 31 dicembre 2017 e da lì è cessato per raggiunti limiti di età nel maggio 2020, con il grado di tenente.
L’INPS ha liquidato la pensione diretta ordinaria di anzianità con il sistema interamente retributivo, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1, co. 707, della l. 190/2014, applicando i coefficienti propri della categoria di cessazione. Il militare ha chiesto la riliquidazione con le aliquote dei sottufficiali, invocando la clausola di salvaguardia del co. 8 dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973. La Corte regionale per la Calabria ha rigettato la domanda con la sentenza n. 90/2022, confermata in appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal coordinamento tra l’art. 53 e l’art. 54 del d.P.R. 1092/1973. La base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga, connessi alla qualifica e al grado rivestiti alla cessazione. Le aliquote di rendimento traducono quella retribuzione in pensione e ne costituiscono una frazione specifica: non possono essere dissociate dalla qualifica cui la retribuzione si riferisce.
Quanto al coefficiente speciale del 3,60%, invocato dall’appellante con riferimento ai sottufficiali dell’Arma, il Collegio osserva che il co. 6 dell’art. 54 va letto in combinato disposto con il precedente co. 5, che contempla i militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età. La finalità perequativa della disposizione presuppone il collocamento anticipato in quiescenza, ipotesi che non ricorre nella cessazione per raggiunti limiti. Il militare non rivestiva, alla cessazione, il grado di sottufficiale, essendo transitato per libera scelta nel ruolo degli ufficiali.
La Sezione esamina poi la clausola di salvaguardia del co. 8, secondo cui la pensione non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore. Ai fini della sua operatività sarebbe stato necessario allegare la specifica retribuzione del servizio attivo nel grado inferiore, per confrontare l’ipotetica pensione con quella liquidata. L’appellante non ha fornito elementi convincenti, né la dimostrazione può fondarsi su dati di altri pensionati o su conteggi privi di certificazione.
La Corte accoglie infine la lettura sistematica ed evolutiva dei commi 7 e 8 prospettata dall’INPS. Il tetto dell’80% della base pensionabile è divenuto inoperativo per effetto del doppio calcolo, che ha rimosso il limite dei quaranta anni e ha consentito un’aliquota complessiva del 91,70%. Alla sopravvenuta inapplicabilità del limite massimo consegue, per coerenza del sistema e sostenibilità della gestione, la cessazione del connesso limite minimo. Le Sezioni di appello hanno già ricondotto a sistema la disciplina, riformando i contrari orientamenti regionali. La richiesta di deferimento alle Sezioni riunite è respinta per insussistenza di un contrasto orizzontale tra giudici di appello.
Non si ravvisa violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, posto che le posizioni dei sottufficiali e degli ufficiali sono eterogenee e la diversità di disciplina è ragionevole. L’appello è rigettato e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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