Inammissibile l’appello firmato da avvocati non cassazionisti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 26 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello davanti alla Sezione centrale di appello della Corte dei conti deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 190, comma 3, c.g.c. e dell’art. 28, comma 2, c.g.c.. L’atto prodotto da un difensore privo dello ius postulandi è nullo e insanabile e determina la mancata valida instaurazione del contraddittorio. La stessa notificazione eseguita dal difensore non abilitato è inesistente, e non semplicemente viziata da nullità. Il difetto è rilevabile d’ufficio dal giudice, senza necessità di eccezione di parte.
Il Fatto
L’appellante, ex dipendente del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per invalidità assoluta, aveva promosso in primo grado ricorso per ottenere la pensione privilegiata. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in composizione monocratica, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.g.c., per mancanza del requisito di cui all’art. 152, lett. b), c.g.c., ossia degli elementi identificativi del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso era proposto.
L’interessato ha impugnato la decisione con atto d’appello, sostenendo che i dati identificativi erano stati indicati e che l’INPS, firmataria del provvedimento, era chiaramente individuata; l’amministrazione non aveva eccepito l’inammissibilità e, in applicazione del principio di sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per integrare la domanda. Si è costituito il MEF – Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame, esaminando in via preliminare e d’ufficio l’ammissibilità dell’atto sottoscritto da avvocati non cassazionisti. Il Collegio ha richiamato l’art. 28 c.g.c., che rende obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori per i giudizi davanti alle sezioni di appello e alle sezioni riunite.
Il fondamento della decisione è l’art. 190, comma 3, c.g.c., secondo cui l’atto di appello va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione n. 17317/2020) e la propria precedente pronuncia (Sezione III centrale n. 318 del 17.07.2023), secondo cui l’appello proposto da soggetto sfornito dello ius postulandi è nullo e insanabile, per mancata valida instaurazione del contraddittorio.
La Sezione ha poi precisato che la notificazione dell’atto eseguita da difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, e non già semplicemente viziata da nullità. A sostegno ha richiamato Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Cons. Stato n. 1963/2019 e altre pronunce del Consiglio di Stato, oltre a Corte dei conti, sez. appello Sicilia, n. 27/2023 e Sezione III centrale n. 340/2022.
Nel caso concreto, dalle verifiche di segreteria, confermate dal messaggio pec del CNF, è emerso che i due difensori non risultano iscritti nell’albo degli avvocati cassazionisti. L’inammissibilità dell’appello consegue automaticamente, senza che rilevino le difese di merito sull’integrazione della domanda. Quanto alle spese di lite del grado, il Collegio ne ha disposto la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, ultimo periodo, c.g.c.
Nota della Redazione
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