Appello pensionistico limitato ai motivi di diritto e terzietà del C.M.L. (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 60 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica l’appello è limitato alle sole questioni di diritto, tra le quali rientrano i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo. Le questioni medico-legali sono parificate a questioni di fatto e sono deducibili in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Il conferimento dell’accertamento al Collegio Medico Legale non integra di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo, poiché tale organo opera come ausiliario del giudice e non presta attività in favore di alcuna parte. La verifica di imparzialità e terzietà va compiuta in concreto dal giudice, al quale resta il libero apprezzamento delle conclusioni peritali.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporale maggiore Alpini in congedo, impugnava il decreto del Ministero della Difesa che aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata come asma bronchiale estrinseca, insorta dopo il rientro dalla missione in Bosnia Erzegovina del 2001 e seguita alla riforma del 2003. La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 514/2022, aveva respinto il ricorso, disattendendo l’istanza di ricusazione e recependo il parere del Collegio Medico Legale che escludeva il nesso causale.
L’appellante ha censurato il difetto di terzietà del C.M.L., in quanto organo consultivo della stessa amministrazione convenuta, deducendo la nullità della consulenza e il riverbero sulla motivazione per relationem. Ha inoltre contestato la motivazione apparente in relazione all’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’omesso esame di circostanze dirimenti. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto volto a un riesame del merito, e in subordine la prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto scrutinato l’eccezione di inammissibilità, richiamando l’art. 170 cgc, che nei giudizi pensionistici limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto. Le Sezioni riunite, con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000, hanno precisato che i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma e rientrano in essi i vizi comportanti la nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è invece deducibile solo in caso di motivazione assente o apparente.
Secondo la giurisprudenza della stessa Sezione d’appello, il vizio di motivazione apparente ricorre quando si riscontri il mancato esame di punti decisivi ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’identificazione dell’iter logico-giuridico. Esso non può mai consistere nel diverso apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello auspicato dalla parte.
Nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio motivazionale: il giudice di prime cure ha esaustivamente illustrato, sulla base della relazione tecnica, l’eziologia multifattoriale dell’asma, il ruolo di mera occasione o momento rivelatore del servizio svolto e la slatentizzazione dell’infermità su un substrato geneticamente predisposto. Il gravame, pertanto, mirava soltanto a una rivalutazione dei presupposti fattuali, preclusa dall’art. 170 cgc, ed è stato dichiarato in parte inammissibile.
Quanto al difetto di terzietà, la Corte ha chiarito che nel caso di specie non viene in rilievo una consulenza tecnica d’ufficio in senso proprio, bensì un parere medico-legale reso dal C.M.L., organo di cui la Corte dei conti può avvalersi in base a disposizioni di legge speciale. Il conferimento dell’incarico a un organo collegiale non rende invocabile la normativa sulle incompatibilità, applicabile solo alla nomina di uno specifico soggetto.
La Corte ha richiamato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 248 del 2007, che ha riconosciuto la facoltà del giudice contabile di utilizzare gli organi pubblici di consulenza senza detrimento del diritto di difesa, e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 21.1.2014, che non ha affermato alcuna violazione automatica dell’art. 6 C.E.D.U.. La verifica di imparzialità va compiuta in concreto: il C.M.L. ha esaminato la documentazione, sottoposto il ricorrente a visita diretta in presenza del consulente di parte e superato le deduzioni tecniche con motivazione esaustiva. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna dell’appellante alle spese legali.
Nota della Redazione
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