Appello pensionistico limitato ai motivi di diritto e sindacato sulla motivazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 207 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 del c.g.c. Costituiscono questioni di fatto, sottratte al sindacato del giudice d’appello, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni; esse sono deducibili in appello solo per mancanza o apparenza di motivazione. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile soltanto quando dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero l’obiettiva carenza del procedimento logico seguito. Non è configurabile, invece, quando la doglianza si risolva in una difformità rispetto alle attese della parte o in un’istanza di revisione delle valutazioni di merito. Non integra violazione di legge né carenza di motivazione la mancata menzione di tutta la documentazione esaminata, rientrando nella discrezionalità espositiva del giudicante la limitazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione.

Il Fatto

Un militare, cessato dal servizio permanente, ha impugnato la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia aveva respinto il ricorso diretto a ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui l’INPS aveva rigettato la domanda di pensione diretta ordinaria, presentata dopo il congedo del 19.05.2011. L’appellante ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione ordinaria ex art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973 dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione.

Il gravame si fondava su tre motivi: violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 38 della Costituzione quanto alla pensione ordinaria; violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge n. 335/1995 quanto alla pensione di anzianità; violazione degli artt. 1841 e 1842 del d.lgs. n. 66/2010 quanto alla pensione di inabilità. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto; il Ministero della difesa non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato in via preliminare la contumacia del Ministero della difesa. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi, per connessione, qualificandoli come censura di motivazione carente, unico profilo consentito al giudice d’appello in virtù dei limiti posti dall’art. 170 del c.g.c.

La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, secondo cui le questioni di dipendenza, classifica o aggravamento di infermità sono parificate a questioni di fatto, già oggetto di procedimento garantistico in sede amministrativa, e possono essere dedotte in appello solo per mancanza o apparenza di motivazione. Ha inoltre richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24148/2013, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo in caso di totale obliterazione di elementi decisivi o di obiettiva carenza del procedimento logico.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva chiaramente delineato le ragioni del rigetto. Quanto alla pensione di privilegio, esiste un giudicato formatosi sulla sentenza n. 1272/2014 della Sezione Prima Centrale d’Appello, che non può essere sovvertito da ulteriori domande amministrative. Quanto alla pensione di anzianità, il giudice di primo grado ha correttamente applicato la tab. B allegata al d.lgs. n. 165/1997, che per il caso in esame fissava il requisito anagrafico a 53 anni, mentre l’appellante al momento della cessazione ne aveva 46.

Quanto alla pensione di inabilità, la Corte ha confermato l’interpretazione degli artt. 1841 e 1842 del d.lgs. n. 66/2010, in relazione all’art. 1 del d.P.R. n. 738/1981 e agli artt. 923, 929 e 930 del d.lgs. n. 66/2010: la cessazione dal rapporto non coincide con i presupposti della pensione di inabilità, che richiede un’inabilità assoluta e non relativa. L’appellante, giudicato idoneo ai servizi di istituto e collocato in congedo su propria irrevocabile volontà, avrebbe potuto transitare nei ruoli civili.

Il Collegio ha quindi ritenuto la decisione esente da censure, sia sul piano del merito, sia su quello del diritto, confermando il rigetto e liquidando le spese di lite a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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