Appello del PM contro diniego cautelare impone riesame integrale della vicenda (Cass. pen. Sez. V n. 12491 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di misura cautelare, la cognizione del tribunale del riesame non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma si estende all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen. Il giudice dell’impugnazione esercita tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l’impugnazione, in presenza di una questione ad esso subordinata e di più agevole decisione. Nel processo penale non trova integrale applicazione il principio della “ragione più liquida”. È pertanto censurabile il provvedimento che si limiti a esaminare il solo profilo delle esigenze cautelari, omettendo ogni confronto con la sussistenza della gravità indiziaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello della Procura della Repubblica avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva rigettato la mozione cautelare genetica. Applicava quindi al ricorrente, amministratore di una società dichiarata fallita, la misura interdittiva del divieto di esercizio dell’attività d’impresa per la durata di dodici mesi, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e di causazione del fallimento a mezzo false comunicazioni sociali.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 292 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale limitato la cognizione al solo profilo dell’attualità del pericolo di recidiva; vizio di motivazione in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; omessa motivazione sulla durata della misura ex art. 308, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione relativa all’ampiezza della devoluzione nel giudizio di appello de libertate promosso dal pubblico ministero avverso il diniego della misura. Il Tribunale del riesame, muovendo da un’ordinanza del G.i.p. incentrata sull’assenza di esigenze cautelari, aveva interpretato il proprio ruolo limitando la cognizione al solo tema delle esigenze cautelari, senza occuparsi del profilo della gravità indiziaria.

Il Collegio richiama Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Saracino, che ha affermato come il tribunale della libertà, in tale ipotesi, funga non solo da organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche da giudice cui è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, verificando la puntuale sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. Il principio è ricondotto a Sez. Un., n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, secondo cui i poteri di cognizione e decisione del giudice dell’appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro dell’originaria domanda cautelare, si estendono senza preclusione all’intero thema decidendum.

La Corte conferma che all’allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, corrisponde una pari ampiezza del materiale cognitivo. Ne deriva che la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti censurati, spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. Nel processo penale non trova integrale applicazione il principio della “ragione più liquida”, poiché il giudice del riesame non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l’impugnazione in presenza di una questione ad esso subordinata e di più agevole decisione.

Alla luce di tale principio è censurabile il procedimento seguito nel provvedimento impugnato, che si è limitato a esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, come già aveva fatto il G.i.p., senza confrontarsi con la sussistenza della gravità indiziaria da valutare anche alla luce delle allegazioni difensive. La combinazione delle due pronunce produce una non consentita limitazione della libertà personale per l’assenza di una puntuale valutazione della gravità indiziaria. Il ricorso è quindi accolto in relazione al primo, assorbente, motivo: l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame, restando impregiudicati gli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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