Ammissibilità dell’appello nel processo tributario e sindacato sul valore dichiarato (Cass. civ. Sez. 5 n. 4524 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’appello non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione dei motivi, essendo sufficiente un’esposizione chiara e univoca, anche per implicito, desumibile dall’intero atto di impugnazione. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza omette di esporre le ragioni della decisione, violando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La determinazione del valore di un ramo d’azienda, quando basata su una valutazione motivata delle risultanze processuali, costituisce accertamento di fatto insindacabile in Cassazione, non trasformabile in un terzo grado di merito tramite la prospettazione di una pretesa violazione di legge.
Il Fatto
A seguito della cessione di un ramo d’azienda con componente immobiliare e diritto di superficie per un impianto fotovoltaico, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore imponibile ai fini dell’imposta di registro da un importo dichiarato ad uno accertato più elevato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio, dichiarava legittimo l’avviso. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la ricorrente eccepiva la presunta rinuncia alle pretese da parte dell’Ufficio per non aver reiterato in appello le proprie ragioni, è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte richiama il principio per cui l’indicazione dei motivi specifici richiesta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 non impone rigidi formalismi, potendo gli elementi di specificità essere ricavati, anche implicitamente, dall’intero atto di impugnazione. Nel caso di specie, la proposizione di un unico motivo sulla motivazione apparente non poteva che essere finalizzata alla conferma dell’atto impositivo.
Quanto ai motivi secondo e terzo, concernenti il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la Suprema Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Tale vizio non sussiste nella specie, poiché i giudici di appello hanno fornito una motivazione esaustiva, individuando cespite per cespite i criteri valutativi ritenuti corretti e ritenendo congruo il valore determinato dall’Agenzia sulla base del costo storico contabilizzato.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile: la dedotta violazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 131/1986 mirava, in realtà, a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La determinazione del valore dei beni ceduti, basata su un ragionamento motivato e sulla valutazione delle prove, è insindacabile, così come corretta è l’irrilevanza del successivo svilimento del diritto di superficie.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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