Nullità della sentenza per tardiva sottoscrizione: conversione in motivo di impugnazione e sanatoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 4522 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva apposizione della sottoscrizione del giudice rispetto alla pubblicazione della sentenza non integra la mancanza assoluta della sottoscrizione, ma un vizio di nullità del provvedimento che, ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatto valere secondo le regole proprie dei mezzi di gravame. Ove il vizio non sia dedotto con la dovuta specificità nell’atto di appello, esso risulta sanato e non può essere riproposto come motivo di ricorso per cassazione. Il difetto di legittimazione processuale del liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni è rilevabile anche d’ufficio, ma soltanto fino alla formazione del giudicato interno sulla statuizione che lo abbia implicitamente escluso.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa al concordato preventivo, era stata condannata dal tribunale, all’esito di un procedimento ex art. 702-ter cod. proc. civ., al pagamento in favore della società garante della somma dovuta a titolo di rimborso per l’escussione di una garanzia rilasciata su un mutuo concesso da una banca. La corte d’appello aveva rigettato il gravame, reputando irrilevante l’errore materiale sulla data dell’ordinanza di primo grado e ritenendo la società mutuataria inadempiente all’obbligo restitutorio assunto con lettera di manleva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, sollevata in relazione alla proposizione del ricorso. Ha ricordato che, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione processuale per le controversie concernenti il rapporto sostanziale spetta all’imprenditore, mentre il liquidatore è legittimato solo alle prerogative distributive del piano. Tuttavia, il difetto di legittimazione passiva della società, già implicitatamente escluso dal tribunale con la decisione di merito e non specificamente dedotto in appello, non poteva essere rilevato in sede di legittimità per intervenuta formazione del giudicato interno.
Quanto al primo motivo, la Corte ha distinto la mancanza assoluta della sottoscrizione, che determina l’inesistenza giuridica della sentenza, dalla sua tardiva apposizione rispetto alla pubblicazione, la quale integra un vizio di nullità convertibile in motivo di impugnazione. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva dedotto in appello la mancanza della firma, ma soltanto la discrasia temporale tra deposito e pubblicazione, con la conseguenza che il vizio doveva ritenersi sanato ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ..
I restanti motivi, concernenti la prova del credito restitutorio e l’onere della prova dell’adempimento, sono stati dichiarati inammissibili perché volti a censurare la ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito senza rispettare il paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La Corte ha ribadito che il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto allegare l’inadempimento, gravando sul debitore l’onere di provare il fatto estintivo e che, in tema di garanzie rilasciate ai sensi del d.lgs. n. 123/1998, la pretesa restitutoria sorge con il rilascio della garanzia, non costituendo l’escussione un fatto costitutivo del diritto del garante.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 161 c.p.c. – Nullità della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 702-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197