Particolare tenuità dell’offesa e diniego di sospensione condizionale: motivazione non incensurabile (Cass. pen. Sez. VII n. 38123 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel motivare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La valutazione sulla tenuità dell’offesa si compie tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, ma non richiede la disamina di tutti i parametri, bastando l’indicazione di quelli rilevanti. Trattandosi di esercizio di discrezionalità del giudice del merito, la determinazione sulla particolare tenuità non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata e non costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. Analogo criterio vale per il diniego della sospensione condizionale, fondato su una prognosi sfavorevole di non reiterazione futura di reati.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in data 10 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 24 ottobre 2024, che li aveva ritenuti responsabili del reato di furto, commesso con destrezza e all’interno di mezzi del trasporto pubblico.
Propongono ricorso per cassazione con motivi comuni. La questione centrale riguarda il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa e, per uno dei ricorrenti, anche il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la posizione della ricorrente che ha rinunciato all’impugnazione. Essendo intervenuta rinuncia con dichiarazione resa all’ufficio matricola, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Quanto all’altro ricorrente, il primo motivo deduce vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il motivo è ritenuto manifestamente infondato. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Nella specie, il giudice ha valorizzato le modalità del fatto e il bene sottratto.
La valutazione sulla tenuità dell’offesa deve essere compiuta tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Non è però necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Sul punto la Corte richiama Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, oltre a Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone.
La Corte aggiunge che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Anche il secondo motivo, incentrato sul diniego della sospensione condizionale, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale, e prima ancora il Tribunale, hanno posto a base del rigetto argomentazioni logiche incentrate sulle particolari modalità del fatto e sul comportamento successivo, esprimendo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito idoneo a evidenziare il rischio di ricaduta.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila per l’uno ed euro cinquecento per l’altra, in considerazione dell’intervenuta rinuncia.
Nota della Redazione
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