Diritto dell’erede alla documentazione bancaria del de cuius e riqualificazione della domanda (ABF Collegio di Bologna n. 1998 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 119, quarto comma, del TUB, il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria spetta al cliente e a colui che gli succeda a qualunque titolo; l’erede può pertanto esigere dall’intermediario l’elencazione completa dei rapporti intestati al de cuius e delle deleghe ad operare. L’intermediario che opponga richieste ulteriori non previste dalla legge, come la presenza congiunta degli eredi in filiale o l’apertura di un nuovo conto per il transito del credito ereditario, tiene una condotta contraria ai doveri di diligenza e correttezza. La domanda volta a ottenere la condanna a un facere infungibile può essere riqualificata dal Collegio come domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario. La domanda non proposta in sede di reclamo è inammissibile per difetto della condizione di procedibilità.

Il Fatto

A seguito del decesso della madre, il ricorrente ha chiesto all’intermediario l’accesso a tutte le informazioni sui rapporti bancari intestati alla defunta dal 2013 fino alla data del decesso. La banca ha opposto la mancanza del certificato di morte, ha preteso la compilazione di un modulo in filiale e l’apertura di un conto intestato agli eredi per il transito del credito ereditario. Il modulo non è mai pervenuto al ricorrente, che si è recato in filiale senza ottenere l’elencazione richiesta.

Presentato un esposto alla Banca d’Italia e ottenuta una risposta ritenuta inconferente, il ricorrente ha proposto reclamo e, all’esito negativo, ha adito l’Arbitro. L’intermediario si è costituito eccependo di aver male interpretato la richiesta come apertura di pratica successoria, di aver messo a disposizione la documentazione e, in ogni caso, l’inammissibilità della domanda di condanna a un facere infungibile e l’assenza di prova dei danni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina le cinque domande, esclusa la sesta, che si traduce in una mera riserva di agire in altra sede. Le domande relative all’elencazione dei rapporti e delle deleghe si fondano sull’art. 119, quarto comma, del TUB, che riconosce il diritto alla documentazione al cliente e a chi gli succeda a qualunque titolo.

Dalla documentazione emerge che solo con PEC del 7.4.2025 l’intermediario ha fornito estratti conto e indicazioni sulle deleghe, mentre la richiesta dell’11.12.2023 era ben più ampia e concerneva tutti i rapporti accesi e chiusi dal 2013, oltre a eventuali deleghe a terzi. L’intermediario non contesta l’inconferenza della documentazione inviata il 13.9.2024. Solo nel costituirsi ha fornito le informazioni richieste. Su tali domande il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, stigmatizzando la gestione non ottimale dell’obbligo di diligenza e correttezza, come ammesso dallo stesso intermediario.

La domanda di accertamento dell’illegittimità della pretesa di quietanza in originale e di apertura di un conto è dichiarata inammissibile: il reclamo è condizione di procedibilità e, secondo il Collegio di Coordinamento, deve avere ad oggetto la medesima questione poi proposta con il ricorso. La richiesta non figurava nel reclamo del 5.3.2025.

Quanto alla domanda di ordinare risposte chiare ed esaurienti, anche future, l’eccezione di inammissibilità per condanna a un facere infungibile sarebbe in astratto fondata. Il Collegio ritiene però di riqualificarla, in linea con un orientamento che privilegia l’accertamento della condotta illegittima, come domanda di accertamento del diritto alla documentazione completa. Così riqualificata, la domanda è fondata, perché la condotta dell’intermediario è stata gravemente carente: il ricorrente avrà diritto, anche per il futuro, a ottenere la documentazione in forma completa e in tempi ragionevoli.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente. L’intermediario è tenuto a versare alla Banca d’Italia euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente euro 20,00 a rimborso del versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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