Inammissibile l’appello tardivo, non rilevabile la prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 25278 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività determina una preclusione processuale che impedisce al giudice dell’impugnazione di esaminare il merito e, quindi, di rilevare cause estintive del reato, salvo che la stessa statuizione di inammissibilità sia stata validamente censurata. Non si forma, in tal caso, alcun valido rapporto processuale di impugnazione. Quando la proroga del termine per il deposito della motivazione sia stata comunicata al difensore, il dies a quo per impugnare decorre dalla scadenza del termine risultante dalla proroga, e non dalla successiva comunicazione dell’avviso di deposito. L’avviso di deposito erroneamente spedito dalla cancelleria non può modificare la decorrenza del termine, fissata dalla legge.
Il Fatto
Il giudice di primo grado pronuncia sentenza di condanna nei confronti di un imputato rimasto assente. La motivazione viene depositata entro il termine prorogato ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., con provvedimento di proroga comunicato al difensore. La cancelleria invia poi un avviso di deposito, sul quale la difesa fa affidamento per calcolare il termine per l’appello.
L’appello viene proposto oltre sette mesi dopo la scadenza del termine legale. La Corte d’appello lo dichiara inammissibile per tardività e dispone l’esecuzione della sentenza. Il difensore ricorre per cassazione deducendo tre motivi: l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità, l’omessa rilevazione della prescrizione e il vizio di motivazione per mancato esame delle doglianze e delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la sequenza procedimentale. La sentenza è pronunciata il 28 giugno 2024; la motivazione è depositata il 25 novembre 2024, entro il termine prorogato ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.; la proroga è comunicata al difensore il 10 ottobre 2024. Il termine per l’appello è di 45 giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e decorre dalla scadenza del termine prorogato, giungendo al 9 gennaio 2025. L’appello è stato proposto solo il 14 agosto 2025.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La questione non è il mero errore di cancelleria, ma la struttura della regola sulla decorrenza. La Corte richiama Sez. 6, n. 7104 del 24/01/2025, Montagnese: quando la proroga è comunicata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine prorogato; solo se la comunicazione manca si guarda all’avviso di deposito; se mancano entrambi, il termine non decorre. Richiama altresì Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella: l’avviso erroneamente spedito dalla cancelleria non modifica il termine, la cui decorrenza è fissata dalla legge. L’ordine organizzativo del giudice non può riscrivere il punto di innesco della decadenza.
La Corte esclude poi il caso fortuito e la forza maggiore invocati in via subordinata. L’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. richiede un impedimento connotato da inevitabilità, assoluto ed esterno, con onere probatorio a carico del richiedente. L’affidamento su un atto irrituale non integra né l’uno né l’altra, perché non riguarda l’impossibilità materiale di compiere l’atto.
Il secondo motivo è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione determina una preclusione che impedisce di esaminare il merito e di rilevare le cause estintive, salvo che la statuizione sia stata validamente censurata. La Corte richiama Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, Rv. 274152 e Sez. 5, n. 11237 del 20/01/2025, Tura. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 12602 del 2015 è inconferente, poiché esse presuppongono un giudizio di impugnazione validamente instaurato.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Una volta rilevata la tardività, la Corte territoriale era vincolata a dichiarare l’inammissibilità senza accedere al merito o alle prove. La censura non si confronta con la ratio decidendi e si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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