Prove nuove solo se fondate su metodiche scientifiche sopravvenute (Cass. pen. Sez. VII n. 30121 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire prove nuove ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche le acquisizioni fondate su nuove tecnologie scientifiche e su metodiche diverse e innovative rispetto a quelle disponibili nel giudizio di cognizione. Non è tuttavia sufficiente allegare in modo generico l’esistenza di un metodo scientifico sopravvenuto: il ricorrente deve illustrare in modo preciso e dettagliato in cosa consista l’innovazione e perché essa non fosse praticabile in precedenza. La richiesta di accertamenti tecnici che si risolva in un’indagine di carattere esplorativo non integra prova nuova e non supera il vaglio di ammissibilità. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della correttezza del giudizio di ammissibilità, senza anticipare la valutazione di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 10/11/2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato e ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione. La condanna era stata pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 21/01/2020 ed era divenuta irrevocabile il 05/07/2022, a seguito del rigetto in sede di legittimità.

Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: la violazione degli artt. 630 lett. c) e 634 cod. proc. pen., per aver la Corte territoriale negato gli accertamenti tecnici richiesti qualificandoli come esplorativi, e un vizio di motivazione, per aver la Corte di merito ritenuto irrilevante la sentenza di assoluzione del 2014 in quanto annullata in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla nozione di prova nuova. Il ricorrente sosteneva che dovesse qualificarsi come tale anche l’adozione di un metodo scientifico sopravvenuto, idoneo a rivalutare elementi già noti, e contestava che la Corte territoriale avesse trasformato il giudizio di ammissibilità in un’anticipazione del merito.

La Sezione ha richiamato il principio affermato dalla Sez. IV n. 28724 del 14/07/2021, secondo cui le prove nuove possono consistere in acquisizioni fondate su nuove tecnologie scientifiche, purché diverse e innovative e capaci di fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. Nella specie esaminata da quel precedente, il riversamento in alta definizione di un filmato era stato escluso perché tale tecnologia era già operativa al momento del processo. Massime conformi sono state richiamate anche con riferimento alle pronunce n. 26637 del 2008, n. 14255 del 2013, n. 2982 del 2010 e n. 10523 del 2018.

Applicando tale criterio, la Corte ha rilevato la genericità della doglianza. Il ricorrente ha evocato un metodo innovativo — analisi fonica non disponibile all’epoca, calcoli e planimetrie aggiornate — senza però concretizzarne il contenuto né illustrare puntualmente in cosa consistesse l’innovazione tecnologica e per quale ragione essa imponesse di dare ingresso alla ragione di revisione.

Il medesimo difetto ha caratterizzato il secondo motivo, nel quale si è dedotta la novità del metodo scientifico senza indicarne i profili precisi e dettagliati. La Corte ha osservato che l’istanza si risolveva nella richiesta di nominare esperti linguistici e di svolgere una nuova consulenza sull’area della cella, senza chiarire perché le prove prospettate non rivestissero il carattere esplorativo correttamente ravvisato dal giudice di merito.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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