Carenza sopravvenuta di interesse non imputabile: nessuna condanna alle spese (Cass. pen. Sez. VI n. 11685 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, quando non sia imputabile alla parte, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ma non giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende. La nozione di carenza sopravvenuta di interesse consiste nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno per effetto di una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe la finalità perseguita dall’impugnante, ovvero perché la stessa ha già trovato concreta attuazione o ha perso rilievo per il superamento del punto controverso. In tale ipotesi non è configurabile alcuna soccombenza, neppure in senso meramente processuale.

Il Fatto

Il difensore di un indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza custodiale emessa nei confronti del proprio assistito per una pluralità di reati, contestati in diversi capi dell’imputazione provvisoria, con esclusione, per uno di essi, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante, contestando la prova della consapevolezza delle cointeressenze criminali, e censura altresì il giudizio sulle esigenze cautelari, per non essere stato valutato l’intervenuto pensionamento dello stesso ricorrente e di altri coindagati.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore dichiara di rinunciare al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare con provvedimento allegato. La Corte prende atto della nuova situazione e concentra la propria decisione esclusivamente sul profilo dell’interesse a impugnare.

Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuta revoca della misura cautelare e la contestuale rinuncia all’impugnazione. La perdita di attualità dell’interesse, dunque, non dipende da una scelta processuale del ricorrente, ma dal venir meno della situazione di fatto che sorreggeva la doglianza.

La Corte affronta poi il tema delle conseguenze processuali. All’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta carenza di interesse non è a lui imputabile: manca, quindi, il presupposto della soccombenza. La pronuncia richiama, sul punto, Sez. I n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244, che ha chiarito la nozione di carenza sopravvenuta di interesse.

Secondo il principio richiamato, la carenza sopravvenuta di interesse si sostanzia nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno per una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore. Tale evenienza assorbe la finalità perseguita dall’impugnante, o perché essa ha già trovato concreta attuazione, o perché ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso, come appunto nel caso di specie. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione di condanna sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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