Inammissibile appello oltre termine art 327 cod proc civ (Cass. civ. Sez. V n. 15417 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre appello decorre dal deposito della sentenza di primo grado e la sua violazione rende inammissibile il gravame, trattandosi di termine perentorio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’art. 327 cod. proc. civ. opera quale limite temporale all’impugnazione, senza che la parte possa invocare la nullità o la tardività della notifica della cartella per eludere la decadenza dall’impugnazione. In presenza di nota spese specifica, il giudice che liquida i compensi in misura inferiore a quella esposta ha l’onere di motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci. La Corte di cassazione, accertata la tardività dell’appello, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e può procedere direttamente alla liquidazione delle spese del grado.
Il Fatto
Una società di riscossione impugna la sentenza della C.T.R. della Sicilia che, rigettando il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. Il giudice di appello aveva ritenuto invalida la notifica della cartella esattoriale relativa a TARSU-TIA, in quanto effettuata tramite servizio di posta privato, giudicando assorbiti gli ulteriori motivi.
La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, deducendo tra l’altro la tardività dell’appello avversario. La questione centrale riguarda la tempestività del gravame e la liquidazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di rappresentanza processuale, sollevata dalla società contribuente sul rilievo che la Riscossione Sicilia s.p.a. era assistita da un avvocato del libero foro anziché dall’Avvocatura dello Stato. L’eccezione è rigettata: poiché il ricorso è stato notificato il 29 luglio 2021, la disciplina che estende alla società il patrocinio dell’Avvocatura erariale — in forza dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 — trova applicazione solo a decorrere dal 1° ottobre 2021. Prima di tale data la Riscossione Sicilia poteva legittimamente avvalersi di avvocati del libero foro.
Nel merito, la Corte accoglie il motivo con cui si denuncia la tardività dell’appello. Dagli allegati al controricorso risulta che l’atto, datato 16 aprile 2014, è stato presentato all’UNEP il 28 maggio 2014 e notificato il 4 giugno 2014, mentre il termine ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 23 aprile 2014, essendo la sentenza di primo grado depositata il 23 ottobre 2013. Il gravame è dunque tardivo, con conseguente inammissibilità del ricorso principale.
La Corte considera poi il motivo relativo alla liquidazione delle spese. Il giudice di appello aveva liquidato euro 1.000,00 a fronte di una nota spese di oltre cinquemila euro, senza motivare la riduzione. Richiamando Cass. Sez. 2 n. 25083 del 2024 e Cass. Sez. 2 n. 22762 del 2023, la Corte ribadisce che in presenza di nota spese specifica il giudice non può limitarsi a una determinazione globale inferiore, ma deve motivare la riduzione o l’eliminazione delle voci.
L’accoglimento del motivo sulla tardività esonera dall’esame dei motivi del ricorso principale. La Corte cassa quindi senza rinvio la sentenza ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e, potendo procedere direttamente, liquida le spese del secondo grado in euro 2.036,00, oltre accessori, nonché quelle del giudizio di legittimità in euro 2.410,00.
Nota della Redazione
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