Estinzione della società e legittimazione passiva quinquennale ai fini tributari (Cass. civ. Sez. 5 n. 12482 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di società cancellate dal registro delle imprese, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 dispone che l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., ha effetto, a fini fiscali, trascorsi cinque anni dalla cancellazione. Non è quindi cessata la materia del contendere nel giudizio tributario instaurato dalla società avverso un avviso di accertamento notificato nel periodo di sopravvivenza fiscale. Il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa impositiva, permanendo la legittimazione della società e l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a ottenere una pronuncia sulla fondatezza dell’accertamento.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con il quale rideterminava le imposte IRES, IVA e IRAP. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della società. Proposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiarava cessata la materia del contendere, rilevando la sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente carenza di interesse all’annullamento dell’atto. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono ritenuti fondati. La Corte osserva che la pronuncia della Corte territoriale non considera la speciale sopravvivenza della società a fini tributari. Richiamato l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, la Suprema Corte ricorda che l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La norma attribuisce all’Amministrazione finanziaria un intervallo temporale più ampio rispetto alla disciplina civilistica per tutelare la propria pretesa creditoria, configurando una sorta di estensione temporale della legittimazione passiva della società medio tempore estinta. Tale legittimazione, sebbene ristretta alla sola ricezione degli atti impositivi e riscossivi, comporta che il giudizio di appello dovesse concludersi con una pronuncia di merito. La Corte ne deduce la persistenza, da un lato, dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della pretesa impositiva e, dall’altro, della legittimazione della società a impugnare la sentenza di primo grado. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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