Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è impugnabile, ma la motivazione deve essere effettiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 8088 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude l’impugnazione di atti diversi, purché riconducibili alle medesime categorie in quanto produttivi degli stessi effetti giuridici. Il diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 è atto impugnabile, giacché manifesta una compiuta pretesa tributaria, ancorché priva di efficacia vincolante. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di merito che, senza confrontarsi con le argomentazioni dell’Amministrazione, elenchi genericamente la documentazione prodotta senza illustrarne l’effettivo contenuto.
Il Fatto
La società contribuente presentava all’Agenzia delle entrate istanza di disapplicazione, per l’anno 2011, della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 legge n. 724/1994, allegando le oggettive difficoltà incontrate nella realizzazione di un progetto imprenditoriale. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo le circostanze addotte di natura soggettiva e riconducibili a libere scelte imprenditoriali.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, valorizzando la documentazione prodotta dalla società. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso il primo motivo, relativo alla dedotta inimpugnabilità del diniego di disapplicazione. Richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, ha chiarito che la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 va riferita alle categorie di atti, non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati. Il diniego in esame, portando a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con le relative ragioni di fatto e di diritto, è immediatamente lesivo e quindi impugnabile. I pareri resi in sede di interpello disapplicativo, anche nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 156/2015, sono impugnabili in quanto recano una compiuta pretesa.
Parimenti infondato è risultato il secondo motivo, con cui si eccepiva che l’annullamento del diniego non equivale ad autorizzazione a disapplicare. La Corte ha evidenziato come il provvedimento, ancorché privo di forma autoritativa, faccia sorgere un interesse concreto e attuale alla tutela giudiziaria.
È stato invece accolto il terzo motivo. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta meramente assertiva e per tale ragione nulla per motivazione apparente, secondo il canone restrittivo delle Sezioni Unite. Il giudice di appello si è limitato a elencare la documentazione depositata — pareri, autorizzazioni, permessi e comunicazioni di inizio lavori — senza illustrarne il contenuto e senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell’Amministrazione circa la mancata dimostrazione dell’impossibilità di percepire canoni adeguati.
La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo motivato esame e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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