Mancata discussione orale in appello tributario nonostante la richiesta: sentenza nulla (Cass. civ. Sez. V n. 20930 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la decisione della controversia sulla base degli atti, adottata in epoca pandemica ai sensi dell’art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, è legittima solo se la Commissione regionale dia atto dell’impossibilità di procedere mediante collegamento da remoto. In mancanza di tale accertamento, la mancata fissazione dell’udienza di discussione nonostante la rituale richiesta di una delle parti comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che occorra indicare gli argomenti che sarebbero stati illustrati in sede orale. L’impedimento frapposto alla pienezza della difesa finale integra, infatti, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi al periodo d’imposta 2013. La società contribuente ricorre in primo grado, ma vede rigettato il proprio ricorso. Propone quindi appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che lo dichiara inammissibile.

Avverso tale pronuncia la società ricorre in Cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e la contribuente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La questione centrale investe le modalità di trattazione dell’appello, deciso sulla base degli atti pur in presenza di una richiesta di discussione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 34 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020. La ricorrente lamenta, in sostanza, che la Commissione regionale abbia deciso senza celebrare la discussione richiesta, comprimendo il diritto di difesa. Il vizio è ricondotto, per implicito, all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte ritiene il motivo fondato, assorbendo gli altri tre. La disposizione emergenziale, applicabile ratione temporis, prevedeva che, in alternativa alla discussione da remoto, le controversie passassero in decisione sulla base degli atti solo se nessuna parte insistesse per la discussione. La richiesta di trattazione orale imponeva dunque alla Commissione di fissare l’udienza, o comunque di dare conto dell’impossibilità di procedere da remoto.

Dagli atti emerge che l’avviso di trattazione del 31.03.2021 conteneva la richiesta di discussione scritta. L’Ufficio non ha contestato la circostanza nel controricorso e la sentenza impugnata non dà atto né della celebrazione dell’udienza pubblica, né della presenza delle parti. La Commissione non ha in alcun modo documentato l’impossibilità del collegamento da remoto, unico presupposto che avrebbe giustificato la decisione allo stato degli atti.

La Corte richiama un proprio precedente in fattispecie analoga (Cass. n. 28100 del 05.10.2023, a sua volta riferito a Cass. n. 2067 del 24.01.2023), secondo cui la mancata fissazione della discussione orale nonostante la rituale richiesta di una parte comporta la nullità della sentenza. Non è necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati, perché l’ostacolo alla piena esplicazione della difesa finale costituisce di per sé una violazione del contraddittorio.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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