Responsabilità erariale esclusa per spesa comunale corsi sci alunni scuola obbligo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 128 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale, la colpa grave, tipizzata dall’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l. n. 1 del 2026, non può essere configurata in presenza di una violazione di norme che non sia manifesta, ossia caratterizzata da un inescusabile e grave grado di inosservanza. In particolare, la violazione delle regole sulle modalità di attribuzione di contributi o benefici economici, in assenza di chiarezza e precisione delle norme violate, non integra la colpa grave quando la condotta dell’agente pubblico risulti ispirata al perseguimento di finalità sociali e istituzionali, come la promozione dell’accesso alla pratica sportiva per i minori. La scusabilità dell’errore e la non gravità dell’inosservanza escludono l’addebito, rendendo assorbite ogni altra questione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio il Sindaco e i due responsabili del servizio finanziario di un Comune alpino, contestando loro un danno erariale di complessivi euro 19.920,00 per aver finanziato integralmente, negli anni dal 2016 al 2019, corsi di sci per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel territorio comunale. La contestazione si basava sull’assunta estraneità della spesa rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente e sulla violazione dell’art. 14, comma 27, del d.l. 78/2010 e dell’art. 13 del d.lgs. 165/2001.
La sentenza di primo grado, pur escludendo il dolo e riconoscendo la natura non estranea della spesa, aveva condannato i tre convenuti per colpa grave, ravvisando la violazione delle procedure di evidenza pubblica per l’erogazione di contributi di cui all’art. 12 della l. n. 241/1990, con ripartizione del danno in tre quote uguali. Avverso tale decisione proponevano appello i due funzionari e, in via incidentale, il Sindaco.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha preliminarmente riunito i giudizi e dichiarato l’estinzione del primo appello, oggetto di rinuncia, rigettando l’eccezione di inammissibilità del secondo atto di impugnazione proposto dagli stessi funzionari. Sul punto, richiamando i principi del giusto processo e la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che il principio di consumazione dell’impugnazione va inteso in senso restrittivo e non preclude la proposizione di un nuovo appello quando non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità.
Nel merito, la Corte ha accolto le doglianze degli appellanti in ordine all’insussistenza della colpa grave. Pur riconoscendo la sussistenza di una violazione delle regole procedurali per l’attribuzione dei benefici economici, ha escluso che tale violazione fosse caratterizzata dai connotati della manifesta inescusabilità richiesti dall’art. 1 della l. n. 20/1994. La condotta, ispirata a favorire l’accesso alla pratica sportiva degli alunni della scuola dell’obbligo in un contesto territoriale alpino, non presentava gli estremi di una “sprezzante trascuratezza” dei doveri d’ufficio.
Rilevante è stato il richiamo alla l. n. 1 del 2026, che ha riformulato la nozione di colpa grave, richiedendo la violazione manifesta delle norme di diritto e valorizzando il grado di chiarezza e precisione delle norme violate. La Corte ha osservato come la stessa contestazione della Procura fosse focalizzata sull’illiceità in sé della spesa e non sulle modalità di attribuzione dell’incarico, né risultava provato che un diverso affidamento avrebbe comportato un risparmio per l’Ente. In tale contesto, la violazione delle regole formali non è stata ritenuta grave, configurandosi pertanto l’ipotesi di esenzione da responsabilità.
In accoglimento degli appelli, la sentenza di primo grado è stata annullata, con liquidazione delle spese di difesa a carico del Comune.
Nota della Redazione
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