Accertamento sintetico: onere probatorio sul contribuente e redditi non dichiarati (Cass. civ. Sez. V n. 10105 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la presunzione di maggiore capacità contributiva desumibile dagli indici di cui all’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, è relativa e ammette prova contraria. Il contribuente che deduca la provenienza non reddituale delle somme necessarie a sostenere le spese contestate è onerato di provare la disponibilità, l’entità e la durata del possesso di tali risorse, non essendo sufficiente dimostrarne il semplice transito nella propria disponibilità. La prova non è tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo. Non trova applicazione il principio del favor rei, operante solo rispetto alle norme sanzionatorie.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta 2007 e 2008, contestando la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di ricondurre a tassazione i versamenti risultanti sui propri conti correnti, effettuati dalle due società di persone di cui era socio.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello del contribuente, qualificando quei versamenti come utili distribuiti in via definitiva e non come acconti su utili futuri, che sarebbero stati illegittimi per contrasto con l’art. 2303 cod. civ.; riteneva inoltre irrilevante l’esiguità del reddito della moglie. Il contribuente ricorreva allora in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la falsa applicazione dell’art. 2303 cod. civ., sostenendo che il prelievo di utili prima dell’approvazione del rendiconto, nelle società di persone, non configurerebbe un illecito civilistico né fiscale, e che i versamenti, quali crediti della società verso il socio, non rileverebbero ai fini impositivi.

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e ribadisce la natura di presunzione legale relativa dell’accertamento sintetico. Una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore loro attribuito dal legislatore.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37985/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10266/2019), la Corte conferma il principio secondo cui, ove il contribuente deduca che la spesa deriva da risorse di natura non reddituale, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, entità e durata del possesso. La prova non è tipizzata e può essere data anche mediante estratti conto, purché idonei a dimostrare non il semplice transito delle somme, ma la durata della loro disponibilità (Cass. n. 1510/2017; Cass. n. 29067/2018; Cass. n. 12214/2017).

Nel caso concreto, il contribuente non aveva dimostrato la natura non reddituale delle somme percepite dalla società, limitandosi a qualificarle come finanziamento. La valutazione della C.t.r. costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Quanto al favor rei, la Corte ne esclude l’operatività, trattandosi di materia di poteri di accertamento e non di sanzioni.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché la decisione impugnata si fonda su una valutazione in fatto non sindacabile circa l’incidenza del reddito della moglie. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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