Accertamento da studi di settore: onere del contribuente di contestare i dati anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14849 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, il relativo meccanismo presuntivo non è intrinsecamente idoneo a fondare la pretesa impositiva, ma necessita dell’espletamento del contraddittorio con il contribuente. La mancata comparizione in tale sede, a fronte di rituale invito, legittima l’Ufficio a motivare l’avviso sulla base dei soli standards, essendo onere del contribuente fornire, anche in giudizio, una prova contraria specifica e documentata. Tale onere non è assolto mediante critiche generiche al metodo di accertamento o attraverso la mera contestazione dell’assenza di prova da parte dell’Amministrazione, dovendosi invece contestare puntualmente i singoli elementi e le voci considerate per la determinazione presuntiva del reddito. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma e non di funzioni, potendo essere conferita anche mediante ordine di servizio, senza indicazione nominativa, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società e ai soci, per l’anno d’imposta 2006, distinti avvisi di accertamento emessi sulla base degli studi di settore, con i quali venivano accertate maggiori imposte ai fini IRAP, IVA e IRPEF. I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso della società e accoglieva quelli dei soci. In esito agli appelli riuniti, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava l’accertamento nei confronti della società e, accogliendo l’appello dell’Ufficio, lo estendeva anche ai soci. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato, in via preliminare, la inammissibilità di gran parte delle censure per difetto di specificità e di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riprodotto, allegato o indicato gli atti e i documenti (avvisi di accertamento, relata di notifica, atti difensivi) su cui le doglianze si fondavano, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., nell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite. Tale carenza ha impedito ogni verifica in ordine alle contestazioni relative alla notifica degli avvisi e al difetto di contraddittorio.
Nel merito, quanto alla dedotta insufficienza motivazionale degli avvisi, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’accertamento basato su studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, obbligatorio pena la nullità dell’accertamento. Tuttavia, la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, pur non precludendogli la facoltà di fornire la prova contraria in giudizio, legittima l’Ufficio a motivare l’accertamento sulla base dei soli standards. Nel caso di specie, i ricorrenti, oltre a non aver partecipato al contraddittorio, hanno formulato esclusivamente censure di natura generale contro il metodo di accertamento, senza contestare specificamente le singole voci considerate, quali la rotazione di magazzino, la produttività e lo scostamento dei ricavi, né hanno addotto ragioni puntuali per escludere la cumulabilità dei punti vendita ai fini dell’applicazione dello studio di settore.
Con riferimento alla sottoscrizione dell’avviso, la Corte ha ribadito che la delega conferita dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente è una mera delega di firma, non di funzioni, sicché è valida anche se conferita mediante ordine di servizio collettivo e temporalmente indeterminato, senza necessaria indicazione del nominativo. Quanto alla lamentata duplicazione di imposte, la Corte ha escluso che sussista, in quanto gli avvisi notificati ai soci a titolo di IRPEF costituiscono una diretta conseguenza della maggiore IRAP accertata in capo alla società di persone, ma riguardano presupposti impositivi diversi e soggetti passivi differenti, non configurandosi alcuna sovrapposizione tra le imposte. Infine, la Corte ha rigettato le residue doglianze relative alla notifica degli atti e alla prescrizione delle sanzioni, in quanto genericamente formulate e prive di specifica indicazione degli elementi necessari per la verifica.
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Nota della Redazione
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