Apprendistato professionalizzante e verifica di anomalia dell’offerta negli appalti di servizi (Cons. Stato n. 4898 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore degli appalti di servizi qualificati, l’impiego dell’apprendistato professionalizzante non è ex se incompatibile con le prestazioni oggetto dell’affidamento, dovendosi verificare in concreto se il percorso formativo programmato risulti coerente con la qualificazione già posseduta dal lavoratore. La sola assunzione con contratto di apprendistato non esclude l’adeguatezza del personale a svolgere attività qualificate. Quanto alla verifica di anomalia, la rimodulazione delle spese generali e lo scostamento dalle tabelle ministeriali non costituiscono di per sé sintomo di insostenibilità dell’offerta, salvo che trasmodino in una modifica dell’offerta in fase di verifica. Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, se motivate e fondate su dati non manifestamente errati, sfuggono al sindacato sostitutivo del giudice.

Il Fatto

La società appellante aveva partecipato alla gara indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, lotto 10. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di altra concorrente. Il TAR adito ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’affidamento.

La ricorrente in primo grado ha impugnato la sentenza, deducendo motivi relativi all’attribuzione di punteggio premiale per il possesso della dichiarazione ASSE.CO., all’anomalo ricorso all’apprendistato da parte dell’aggiudicataria e alla valutazione di congruità dell’offerta economica sotto i profili del monte-ore e dell’incidenza delle ore non lavorate. Si sono costituite la stazione appaltante e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata sull’assunta mancata contestazione del capo di sentenza che qualificava la censura di primo grado come sostitutiva della valutazione amministrativa. L’eccezione è stata ritenuta superabile: la ricorrente non era tenuta a dimostrare l’insostenibilità dell’offerta avversaria, ma solo le carenze dell’attività di verifica compiuta dall’Amministrazione. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’eccezione per l’infondatezza nel merito.

Sul primo profilo, la Corte ha escluso che la lex specialis vietasse espressamente il ricorso all’apprendistato, non essendo sufficienti le generiche previsioni sulla qualificazione del personale. Richiamando il proprio orientamento, ha ribadito che il programma formativo può articolarsi in modo ampio e che la compatibilità dello strumento contrattuale va valutata in concreto, con riguardo al rapporto tra la qualificazione già vantata dal lavoratore e quella da acquisire tramite il percorso formativo.

Non sono risultate manifestamente irragionevoli, pertanto, le modalità di formazione assicurate dagli apprendisti “on the job”, confermate dal superamento del previgente obbligo di ore di formazione e dal rispetto della clausola sociale. Quanto alla pretesa preclusione derivante dal CCNL di settore, la Corte ha chiarito che l’art. 42 del d.lgs. n. 81/2015 consente alla contrattazione collettiva di circoscrivere il ricorso all’apprendistato a specifiche aree, ma ha constatato in fatto che la disciplina generale del contratto collettivo è applicabile a tutti i servizi interessati.

In tema di verifica di congruità, il Collegio ha ribadito che la rimodulazione delle spese generali non integra di per sé anomalia dell’offerta, purché non trasmodi in una modifica in fase di verifica. Lo scostamento dalle tabelle ministeriali, non inderogabili, può essere giustificato in sede di verifica. Le valutazioni amministrative, se motivate e fondate su dati non manifestamente errati o travisati, non sono sindacabili nel merito. Il tasso di assenteismo, infine, dipende dal modello organizzativo e resta replicabile anche in presenza di clausola sociale o di personale neoassunto.

L’appello è stato pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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