Opposizione al decreto presidenziale di improcedibilità e fissazione dell’udienza di merito (TAR Puglia n. 398/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale che dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse è revocabile su opposizione della parte interessata ai sensi dell’art. 85, comma 4, cod. proc. amm., qualora la dichiarazione di carenza d’interesse, posta a fondamento della declinatoria, sia stata successivamente revocata dal ricorrente con dichiarazione di interesse alla decisione. In tale evenienza, viene meno il presupposto della pronuncia declinatoria e sorge l’esigenza di una definizione nel merito della controversia, con conseguente fissazione dell’udienza di discussione.
Il Fatto
Un medico di medicina generale aveva impugnato la graduatoria regionale della medicina generale per l’anno 2026, nonché il rigetto della propria istanza di aggiornamento-inclusione. Nelle more del giudizio, il ricorrente aveva sottoscritto un contratto per un incarico quale medico di medicina generale, sulla base della graduatoria aziendale valevole per l’anno 2025. A seguito di ciò, i difensori del ricorrente avevano depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, evidenziando che la graduatoria per il 2026 non sarebbe stata più rilevante ai fini del conferimento dell’incarico.
Sulla base di tale dichiarazione, il Presidente della Prima Sezione aveva adottato un decreto di improcedibilità, condannando la Regione Puglia, parte resistente, alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza potenziale. Avverso tale decreto, la Regione Puglia proponeva opposizione, contestando la propria condanna alle spese e insistendo per una pronuncia nel merito. Successivamente, anche il ricorrente depositava una dichiarazione di interesse alla decisione, revocando la precedente istanza di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto l’opposizione proposta dalla Regione Puglia, ritenendo che la stessa fosse motivata dalla necessità di ottenere una pronuncia sul merito della controversia. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, con la dichiarazione dell’8 novembre 2025, aveva manifestato un interesse alla decisione, revocando espressamente l’istanza di improcedibilità basata sul sopravvenuto difetto di interesse.
La revoca della dichiarazione di carenza d’interesse ha determinato il venir meno del presupposto su cui si fondava il decreto presidenziale di improcedibilità. Il TAR ha pertanto ravvisato l’esigenza di una definizione nel merito, disponendo la revoca del decreto impugnato e la fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 85, comma 4, cod. proc. amm., che disciplina il procedimento di opposizione ai decreti presidenziali.
La decisione si fonda sulla constatazione che la sopravvenuta carenza d’interesse, una volta rimossa dalla dichiarazione del ricorrente di voler insistere nelle proprie domande, non può più giustificare una pronuncia declinatoria. Il giudizio deve quindi proseguire per essere definito nel merito, con la conseguente fissazione dell’udienza pubblica.
Nota della Redazione
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