Appropriatezza dei DRG e discrezionalità commissariale nel contenimento della spesa sanitaria (Cons. Stato n. 7915 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di programmazione sanitaria volte al contenimento della spesa e alla riduzione del tasso di ospedalizzazione, mediante individuazione dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza e fissazione delle relative soglie di ammissibilità, rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione regionale e commissariale. Il privato destinatario non può opporre le proprie valutazioni economiche per sindacare il merito di tali determinazioni, salvo il limite della manifesta illogicità, non dimostrata da censure generiche. Un decreto commissariale che non espliciti la volontà di retroagire dispiega efficacia solo per l’avvenire, in ossequio alla ultrattività dei provvedimenti amministrativi; la denuncia di retroattività resta priva di presupposto fattuale. La successiva revoca del provvedimento non attesta di per sé l’illegittimità di quello revocato.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata impugnava davanti al TAR Campania il decreto commissariale n. 58 del 30 settembre 2010, con cui il Commissario ad acta per il Piano di Rientro aveva integrato la lista dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza, riducendone le soglie di ammissibilità per il ricovero ordinario e prevedendo il trasferimento di quote di prestazioni verso il day hospital e l’ambulatorio.
Il provvedimento era stato poi revocato con effetto ex nunc dal decreto commissariale n. 17 del 2014. Il primo giudice aveva dapprima dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la riforma in appello, con decisione di questa Sezione, aveva riconosciuto un interesse diretto e attuale alla decisione ai fini risarcitori, con rimessione degli atti. Riassunto il giudizio, il TAR respingeva il ricorso nel merito; la struttura ha proposto nuovo appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo in cui si inserisce il decreto impugnato, collocandolo nella fitta serie di provvedimenti diretti al contenimento della spesa sanitaria e al riordino dell’erogazione delle prestazioni. Muove dal principio di appropriatezza consacrato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, che affianca qualità e accessibilità quali profili di monitoraggio dell’attività ospedaliera.
Richiama poi il d.P.C.M. 29 novembre 2001, che nell’allegato 2C individua 43 DRG ad alto livello di inappropriatezza, le delibere regionali integrative e il Patto per la salute 2010-2012, che all’art. 6, comma 5, impone alle Regioni di integrare la lista e di assicurare l’erogazione nei regimi più appropriati. Il decreto commissariale n. 58/2010 si pone thus a valle di questo percorso, con l’obiettivo di ridurre circa 200.000 ricoveri e portare il tasso di ospedalizzazione a 190/1.000 abitanti.
Su tale premessa, l’impianto censore dell’appellante sconta un irriducibile tasso di genericità: la struttura non ha impugnato gli atti presupposti, di portata vincolante, e si limita ad asserzioni apodittiche di non condivisione delle scelte programmatorie. Il Collegio esclude che il decreto abbia sovvertito i regimi senza criteri, poiché il preambolo richiama la metodologia AGENAS, il decreto commissariale n. 16/2010 e l’analisi percentile 2008 per la fissazione delle soglie al 33° percentile; quanto all’accreditamento, il provvedimento prevede una disciplina transitoria espressa.
Quanto alla dedotta carenza di linee guida, la Corte rileva che la lacuna, pur in punto di principio non viziate il decreto, è stata colmata in fase esecutiva dal verbale di intesa del 10 maggio 2012, approvato dal decreto commissariale n. 66/2012. La successiva revoca a opera del decreto n. 17/2014 risponde allo ius superveniens dell’art. 15, comma 13, lett. c), del d.l. n. 95/2012, che ha ridotto l’obiettivo a 160/1.000 abitanti, e non attesta ex se i vizi denunciati.
Infine, sul profilo della retroattività, il Collegio osserva che il decreto, adottato il 30 settembre 2010, non esplicita la volontà di retroagire all’intera annualità: in omaggio alla ultrattività dei provvedimenti amministrativi, esso opera solo per l’avvenire. L’estensione dei controlli al 100% delle cartelle a partire dal 2011 e la conferma regionale sull’applicazione del decreto ai soli anni successivi confermano l’esegesi. L’appello è pertanto integralmente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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