Appropriazione indebita e decorrenza della querela dalla messa in mora infruttuosa (Cass. pen. Sez. 2 n. 9041 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, il termine per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella in cui la persona offesa abbia acquisito piena cognizione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e quindi chiara conoscenza della volontà dell’agente di invertire il possesso e dell’ingiustificato rifiuto alla restituzione del bene. Tale conoscenza non può dirsi perfezionata per il solo mancato adempimento contrattuale, ma richiede la consapevolezza della volontà appropriativa, che può emergere solo all’esito infruttuoso di una formale diffida ad adempiere. Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui con la volontà di tenerla come propria, momento che, in caso di consegna di denaro per una specifica destinazione, può essere individuato nella scadenza del termine di restituzione fissato nella diffida.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa, sospesa condizionalmente. All’imputato, socio accomandante di una società, era stato contestato di non aver ordinato il servizio di piatti Herend Commissionato da due futuri sposi, che avevano versato le relative somme mediante lista nozze, e di non aver restituito il denaro.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, concernenti la configurabilità del reato rispetto al contratto di vendita di beni altrui, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la tardività della querela, la riconducibilità del fatto all’imputato e la sussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il motivo relativo alla tardività della querela, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ricordato il principio consolidato per cui, in materia di appropriazione indebita, il termine di proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha chiara conoscenza della volontà di invertire il possesso. Nel caso di specie, tale conoscenza era stata acquisita solo alla scadenza della diffida ad adempiere, quando era emersa l’intenzione di non restituire le somme, rendendo tempestiva la querela presentata il 7 luglio 2017.

La medesima data è stata ritenuta corretta anche quale tempus commissi delicti, escludendo la maturazione della prescrizione. Il delitto, avendo natura istantanea, si perfeziona con l’interversione del possesso, momento coincidente con la scadenza del termine di restituzione del denaro indicato nella diffida. Da tale data, computando i giorni di sospensione del procedimento, la prescrizione di sette anni e mezzo non era ancora maturata alla data della sentenza di appello.

La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondati i motivi concernenti la responsabilità. Ha escluso che la vicenda integrasse un mero inadempimento contrattuale, rilevando che la mancata restituzione del denaro, nonostante la specifica destinazione di scopo e l’infruttuosa messa in mora, integrava gli estremi del reato di cui all’art. 646 cod. pen.

Quanto alla riconducibilità del fatto all’imputato, la Corte ha valorizzato il suo ruolo di interlocutore diretto con le persone offese e le funzioni gestorie di fatto esercitate, elementi idonei a dimostrare la sua personale consapevolezza di non avere alcun diritto sulla somma e la sussistenza del dolo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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