La parte civile non impugna la mancata declaratoria di falsità (Cass. pen. Sez. 2 n. 17035 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, prevista dall’art. 537, comma 1, cod. proc. pen., costituisce statuizione autonoma e accessoria della sentenza penale, la cui ratio è eliminare gli effetti di affidabilità di atti lesivi della fede pubblica. Presupposto indefettibile per tale declaratoria è che la falsità sia stata accertata con sentenza di condanna. L’accertamento della falsità non può dirsi effettuato quando il giudice di merito abbia escluso la responsabilità per insufficienza di prove o quando la condotta processuale della stessa parte che invoca la falsità sia logicamente incompatibile con l’assunto della non autenticità del documento. In assenza di tale presupposto, la questione relativa alla legittimazione della parte civile ad impugnare la mancata pronuncia sulla falsità è assorbita e il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza assolutoria del Tribunale di Milano nei confronti di due imputati, accusati di truffa aggravata per aver indotto in errore un giudice al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, mediante la falsificazione delle firme digitali delle persone offese su un contratto di compravendita di quote societarie.
La parte civile soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di falsità del contratto, lamentando la declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di appello per carenza di legittimazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato, pur prescindendo dalla questione della legittimazione della parte civile.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito la funzione della declaratoria di falsità prevista dall’art. 537 cod. proc. pen., evidenziando come essa risponda a un interesse pubblico di espulsione dal traffico giuridico di documenti falsi e come presupposto della stessa sia l’accertamento della falsità con la sentenza di condanna.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come le sentenze di merito non avessero mai effettuato tale accertamento: il primo giudice aveva escluso la responsabilità per l’insufficienza della prova, mentre la Corte d’Appello si era limitata a statuire sulla legittimazione della parte civile. La Corte ha inoltre valorizzato un dato fattuale decisivo, ossia la rivendita delle quote sociali da parte delle persone offese nel 2014, comportamento incompatibile con l’assunto della falsità del titolo di acquisto.
In assenza dell’accertamento della falsità, condizione richiesta dall’art. 537, comma 1, cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto assorbita ogni questione inerente alla legittimazione della parte civile, confermando l’inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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