Appropriazione indebita: la querela decorre dalla conoscenza della interversione del possesso (Cass. pen. Sez. II n. 10966 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, il termine di novanta giorni per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella in cui la persona offesa acquisisce piena cognizione di tutti gli elementi che consentono di valutare l’esistenza dell’illecito. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., tale termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha chiara conoscenza della definitiva volontà dell’agente di invertire il possesso del bene e dell’ingiustificato rifiuto alla restituzione. La mera notizia dell’inadempimento contrattuale o del fallimento del detentore non integra quella conoscenza, occorrendo la consapevolezza dell’effettiva interversione del possesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo dell’08.11.2021, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato per il delitto di art. 646 cod. pen., per essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di una macchina per confezionamento di cialde monodose di caffè, nella sua disponibilità in forza di un contratto di leasing, senza provvedere alla riconsegna a fronte della richiesta della società proprietaria per mancato pagamento dei canoni. La pena veniva ridotta a mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione: la querela, sporta il 9 aprile 2019, sarebbe stata tardiva, poiché la società locatrice aveva avuto contezza della volontà appropriativa già in data anteriore.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui il termine per la querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella, eventualmente posteriore, in cui la persona offesa sia venuta a conoscenza del fatto costituente illecito penale, da intendersi come piena cognizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’esistenza dell’illecito.

Con specifico riferimento all’appropriazione indebita, la Corte ha dato continuità alla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 2 n. 2863 del 27/01/1999, Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, Sez. 5 n. 28036 del 04/04/2013 e Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, secondo cui il termine decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce chiara conoscenza della definitiva volontà dell’imputato di invertire il possesso del bene e dell’ingiustificato rifiuto alla restituzione.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la querela presentata il 9 aprile 2019, sul rilievo che la persona offesa aveva avuto effettiva contezza della volontà appropriativa solo il 19 gennaio 2019, vale a dire alla scadenza del termine di otto giorni indicato nella formale diffida notificata l’11 gennaio 2019. Prima di allora la società locatrice aveva avuto notizia unicamente dell’inadempimento contrattuale (mancato pagamento dei canoni) e dell’intervenuto fallimento della società, procedura nella quale si era insinuata avanzando istanza di restituzione del macchinario, respinta dal giudice delegato perché non rinvenuto nei locali della fallita.

Il Collegio ha ritenuto che la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi richiamati. La conoscenza del fallimento consentiva di dedurre solo la condizione di strutturale insolvibilità dell’imputato, mentre l’insinuazione al passivo era lo strumento per far valere in via giudiziale l’inadempimento contrattuale relativo al mancato introito dei canoni. L’esito negativo dell’istanza di restituzione attestava agli occhi della querelante la mera assenza del bene nei locali dell’azienda fallita. Solo con l’infruttuosa richiesta di restituzione rivolta direttamente all’imputato, che riceveva a proprie mani la formale diffida, la persona offesa acquisiva la precisa consapevolezza della condotta appropriativa e della volontà di non restituire, quindi della interversione del possesso.

Alla inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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