Abnorme ordinanza di restituzione atti al PM senza rinnovare notifica (Cass. pen. Sez. 5 n. 18226 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È strutturalmente abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, rilevata la tardività o la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, rinvii il processo ad altra udienza e rimetta gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione dell’atto, invece di provvedervi egli stesso ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000. Dalla disposizione citata discende, infatti, il potere-dovere del giudice di disporre direttamente la rinnovazione, con la conseguenza che l’eventuale restituzione degli atti all’accusa determina un’indebita regressione del procedimento e una stasi processuale, concretizzando l’abnormità dell’atto.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento dinanzi al Giudice di pace di Como, l’imputato era stato citato a giudizio per il reato di cui all’art. 691 cod. pen. All’udienza, il giudice rilevava la tardività della notifica dell’atto di citazione e, invece di procedere egli stesso a una nuova notificazione, rinviava il processo ad altra udienza, demandando all’ufficio del pubblico ministero l’adempimento.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo la violazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000 e ritenendo che la scelta del giudice avesse determinato una indebita regressione del procedimento, ponendosi fuori dal sistema processuale e assumendo, pertanto, carattere abnorme.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, non potendo disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero. Tale principio è stato ribadito con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, valorizzando il disposto dell’art. 20, comma terzo, d.lgs. n. 274/2000, e la giurisprudenza vi ha riconosciuto il fondamento per ritenere abnorme il provvedimento che disponga la restituzione degli atti all’accusa.

La Corte ha ricordato che l’abnormità dell’atto processuale può essere di tipo strutturale, quando l’atto, per la sua singolarità, si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Nel caso di specie, la peculiarità è data dalla circostanza che il giudice di pace, dopo aver rilevato la tardività della notifica, ha rinviato il processo ad altra udienza, incaricando il pubblico ministero della rinnovazione.

Secondo la Corte, tale provvedimento è affetto da abnormità di tipo strutturale, poiché pone a carico del pubblico ministero adempimenti non dovuti e ha un contenuto estraneo al normale sviluppo processuale, determinando un indebito stallo nel suo svolgimento. In conclusione, il ricorso è stato ritenuto fondato e l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Como per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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