Sospensione sine die dei lavori per impianto di telefonia mobile è illegittima (TAR Campania n. 8460 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale inibisce la ripresa dei lavori di installazione di una stazione radio base, a fronte di un titolo formatosi per silentium, integra un provvedimento di sospensione riconducibile all’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990. Esso deve indicare espressamente un termine di durata e le gravi ragioni che lo giustificano; in difetto, la sospensione sine die è illegittima. La mera permanenza in capo all’ente del potere di riesame ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, se non attivato, non costituisce né termine finale certo né motivazione sufficiente dell’inibizione. Una sospensione sine die contraddice i caratteri di provvisorietà e temporaneità della misura e si risolve in un sostanziale ritiro del titolo abilitativo, in assenza delle garanzie partecipative e degli accertamenti sostanziali richiesti, integrando uno sviamento di potere.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, per silentium, l’autorizzazione a realizzare un impianto di telecomunicazioni su un’area del territorio comunale. Il Comune, con provvedimento del 10 gennaio 2023, aveva annullato in autotutela il titolo tacito; il successivo ricorso era stato rigettato in primo grado, ma la decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5890/2024, che ha annullato la nota comunale di autotutela, facendo salva la facoltà dell’ente di rideterminarsi con rimessione in termini ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
A seguito della comunicazione di ripresa dei lavori, il Comune ha adottato l’inibitoria impugnata, motivata “nelle more dell’adozione della valutazione comunale e del conseguente provvedimento finale”. Decorso il termine di quarantacinque giorni ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, la società ha chiesto conferma della cessata efficacia del provvedimento; rimasta silente l’amministrazione, ha proposto ricorso per l’annullamento e, in subordine, per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento gravato. Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto: esso non appartiene al genus dei provvedimenti di sospensione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, non vertendosi in ipotesi di presunta non conformità urbanistica o edilizia dei lavori in corso. L’amministrazione si limita a inibire la ripresa dei lavori fino alla definizione del procedimento di riedizione dell’attività amministrativa.
La norma applicabile è quindi l’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo, anche tacito, può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; il termine della sospensione va esplicitamente indicato nell’atto e questa non può perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies.
L’atto impugnato, in difformità dal paradigma legale, non reca alcun termine di durata e non illustra le gravi ragioni della sospensione. Il Collegio esclude che possa supplire la sola permanenza del potere di riesame in capo al Comune: tale potere, pur discrezionale nell’an e nel quomodo, non risulta mai attivato nonostante la rimessione in termini riconosciuta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5890/2024.
La decisione richiama il principio per cui la sospensione sine die contraddice i caratteri di provvisorietà e temporaneità del provvedimento e comporta un sostanziale e implicito ritiro del titolo abilitativo, senza le garanzie di partecipazione e contraddittorio e in assenza degli accertamenti sostanziali richiesti, configurando uno sviamento di potere. Nel caso di specie manca l’interesse pubblico che giustificherebbe il ritiro dell’autorizzazione tacitamente rilasciata, mentre le previsioni del d.lgs. n. 259/2003 e della legge n. 36/2001 sono ispirate a finalità acceleratorie per la pronta realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata come infrastruttura strategica.
Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate verso l’agenzia ambientale regionale, solo formalmente costituitasi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.