Ottemperanza per la carta del docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Abruzzo n. 158 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il diritto alla carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e la sua decorrenza non è condizionata dall’apposizione della formula esecutiva, non necessaria ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza eccependo l’incompetenza di altro organo centrale della medesima amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici specificati in sentenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato, determinando la ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere alla domanda e il Collegio, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama un proprio consolidato orientamento, espresso nella sentenza n. 267 del 2025, che affronta le medesime questioni giuridiche. In primo luogo, il Collegio esamina l’eccezione concernente il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La norma, sebbene calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza, ma con i necessari adattamenti. Il Collegio osserva che il titolo esecutivo necessita della formula esecutiva solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che, per l’ottemperanza, non è richiesta alcuna formula esecutiva.
Sotto altro profilo, la sentenza respinge l’eventuale giustificazione dell’inottemperanza fondata sulla competenza di un organo centrale del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente, senza che questo possa tradursi in un ostacolo all’esecuzione del giudicato. Il Tribunale accerta quindi la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, disponendo l’accredito delle somme in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione. Per il caso di perdurante inerzia, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un suo funzionario, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Il Collegio non ravvisa i presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., tenuto conto del contenuto importo da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.
Nota della Redazione
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