Reintegrazione nel compossesso d’azienda e dolo nella mancata esecuzione (Cass. pen. Sez. VI n. 25546 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali richiamati dall’art. 388, comma secondo, cod. pen. non integra, di per sé, una condotta elusiva penalmente rilevante, salvo che l’obbligo imposto non sia coattivamente eseguibile e richieda, per la sua attuazione, la necessaria collaborazione dell’obbligato. La norma non tutela l’autorità in sé della decisione giurisdizionale, ma l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. La condotta elusiva ricorre quando l’attuazione concreta del provvedimento civile presupponga l’attiva collaborazione del soggetto obbligato. Tra i provvedimenti civili cautelari la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 388, comma secondo, cod. pen. rientrano anche quelli adottati ai sensi dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ., purché diretti alla tutela della proprietà, del possesso o del credito.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 09.03.2026, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 388, comma secondo, cod. pen., limitatamente alla condotta relativa alla reintegrazione nel compossesso di un’azienda destinata ad attività di lavanderia. Era stata invece esclusa la rilevanza penale della mancata reintegrazione nel compossesso di un immobile.
Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, e con il secondo motivo l’inosservanza dell’art. 2, comma secondo, cod. pen. in relazione al principio del favor rei. La questione centrale riguarda la configurabilità della condotta elusiva in presenza di un obbligo che presuppone la collaborazione del soggetto obbligato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione. Ha premesso che la condanna di primo grado era circoscritta all’inosservanza dell’ordine di reintegrazione nel compossesso dell’azienda, essendo rimasta estranea alla condanna la mancata consegna delle chiavi riferita all’immobile.
La Corte ha richiamato il principio per cui il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti indicati dall’art. 388, comma secondo, cod. pen. non integra di per sé condotta elusiva, salvo che l’obbligo non sia coattivamente eseguibile e richieda la necessaria collaborazione dell’obbligato. La norma, si è precisato, non tutela l’autorità in sé della decisione giurisdizionale, ma l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 36692 del 27.09.2007.
La Sezione ha inoltre ribadito che, tra i provvedimenti civili cautelari la cui inosservanza è sanzionata, rientrano anche quelli adottati ai sensi dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ., purché diretti alla tutela della proprietà, del possesso o del credito, richiamando sul punto Sez. II n. 31192 del 16.04.2014.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha rilevato che il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., in attuazione di un precedente provvedimento cautelare, aveva ordinato all’imputata di reintegrare il compossessario non solo nell’immobile ma anche nell’azienda, mediante consegna delle chiavi e della documentazione contabile e amministrativa. Tale adempimento richiedeva la collaborazione della debitrice.
La Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la tesi difensiva secondo cui la documentazione non si trovava presso l’azienda, valorizzando la gestione autonoma dell’attività protrattasi per anni, le dichiarazioni della commercialista sui registri custoditi e le riprese video che ritraevano l’imputata mentre spostava una scaffalatura pochi giorni prima dell’esecuzione forzata. Tali risultanze danno conto, in termini non manifestamente illogici, di una condotta ostruzionistica ed elusiva idonea a impedire la concreta attuazione della tutela riconosciuta, integrando il reato contestato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 669 c.p.c. – Giudizio separato per il pagamento di canoni
- Art. 703 c.p.c. – Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso