Ottemperanza al giudicato per inadempienza dell’amministrazione (TAR Puglia n. 186 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo, costituisce titolo per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., al pari di una sentenza passata in giudicato. L’amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, è inadempiente e il giudice dell’ottemperanza ne ordina l’esecuzione entro un termine assegnato. In caso di persistente inottemperanza, va nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, nella specie individuato nel Prefetto, che provveda in luogo e vece dell’amministrazione entro un ulteriore termine.
Il Fatto
Il ricorrente e il difensore, quale procuratore antistatario, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace e una sentenza del Tribunale, entrambi passati in giudicato, di condanna del Comune al pagamento di somme e alla rifusione delle spese di lite. I titoli erano stati notificati in forma esecutiva e dichiarati definitivamente esecutivi. Decorso infruttuosamente il termine di legge, i creditori proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando l’inadempienza dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha innanzitutto riconosciuto la legittimità della scelta di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, considerato che il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e la sentenza passata in giudicato impongono all’amministrazione l’obbligo di conformarsi alle statuizioni contenute nei provvedimenti.
Dagli atti è emerso che il Comune, ritualmente intimato, non aveva dato esecuzione ai titoli, nonostante la notifica e la decorrenza del termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, oltre il quale è possibile procedere a esecuzione forzata. La mancata costituzione dell’amministrazione ha ulteriormente confermato lo stato di inadempienza.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Comune di provvedere all’esecuzione del decreto e della sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto, con facoltà di delega, il quale dovrà completare l’adempimento entro i successivi trenta giorni in sostituzione dell’amministrazione.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in via equitativa.
Nota della Redazione
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