Archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici (TAR Puglia n. 697 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la mancata presentazione del richiedente, senza giustificato motivo, alle convocazioni dell’amministrazione per i rilievi fotodattiloscopici e gli altri adempimenti di rito legittima l’archiviazione dell’istanza. L’istituto dell’archiviazione, pur non essendo espressamente previsto dal d.lgs. n. 286/1998, costituisce una modalità di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, configurandosi come definizione di improcedibilità per impossibilità di completare l’istruttoria dovuta a fatto imputabile all’istante. La rilevazione fotodattiloscopica è un adempimento istruttorio essenziale e preliminare a ogni valutazione sulla spettanza del titolo di soggiorno. Laddove il secondo invito abbia espressamente avvertito della possibile definizione negativa in caso di mancata presentazione, non sussiste alcuna violazione delle garanzie partecipative.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Foggia aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto l’08.09.2024. L’amministrazione aveva adottato tale determinazione in ragione della mancata presentazione del richiedente alle convocazioni, fissate dapprima per il 18.06.2025 e successivamente, con invito recapitato il 27.02.2026, con termine di trenta giorni dalla ricezione. In entrambe le occasioni il ricorrente non si era presentato per procedere ai rilievi fotodattiloscopici e agli altri adempimenti di rito. Il provvedimento conteneva altresì l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto all’espulsione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo l’assenza di previsioni espresse sulla perentorietà del termine di convocazione e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha richiamato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine normativamente previsto, ex art. 2 della legge n. 241/1990, e il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza per i procedimenti in materia di immigrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Ha quindi rilevato che, in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, l’amministrazione conclude il procedimento in forma semplificata. In tale quadro, l’archiviazione dell’istanza è stata qualificata come definizione di improcedibilità per impossibilità di concludere l’istruttoria, imputabile esclusivamente al richiedente.

Il Collegio ha ritenuto che tali considerazioni superino le censure del ricorrente circa l’assenza di espresse previsioni di perentorietà del termine di convocazione. L’amministrazione, infatti, non può lasciare indefinitamente pendente il procedimento né definirlo nel merito, difettando un elemento istruttorio fondamentale e preliminare a ogni valutazione sulla spettanza del titolo, quale la rilevazione fotodattiloscopica, dovendosi l’istante qualificare come sottratto a tale obbligo collaborativo.

Il TAR ha inoltre escluso qualsivoglia violazione delle garanzie partecipative, evidenziando che il secondo invito espressamente avvertiva che, in ipotesi di mancata presentazione, sarebbe conseguita la definizione negativa. Il ricorrente era stato, pertanto, messo in condizione di conoscere le conseguenze della propria inerzia, risultando legittimo il provvedimento di archiviazione. In conclusione, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in considerazione della novità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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