Accesso ai filmati di videosorveglianza e differimento per sinistro rilevato da altra forza di polizia (TAR Puglia n. 699 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 per ottenere i filmati di un sinistro stradale non può formare oggetto di un diniego, ma al più di un differimento qualora l’incidente sia stato rilevato da una forza di polizia diversa da quella che gestisce l’impianto di videosorveglianza. In tale evenienza, l’amministrazione deve comunque attivarsi per acquisire il nulla osta dell’organo accertatore, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992, ferma restando la possibilità di consegnare il video previa tutela della riservatezza dei soggetti terzi, anche mediante tecniche di oscuramento selettivo delle immagini.

Il Fatto

Il ricorrente, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, chiedeva al Comune e al Comando di Polizia Locale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, la consegna del file video registrato dalle telecamere di sorveglianza pubbliche presenti sul luogo dell’incidente. Con nota del 22 luglio 2025, l’amministrazione riscontrava la richiesta precisando che, essendo il sinistro stato rilevato dalla Compagnia Carabinieri, le immagini potevano essere rilasciate esclusivamente su richiesta dell’organo accertatore, pur comunicando che le stesse erano state già estrapolate e archiviate in via precauzionale. Il ricorrente impugnava tale nota, deducendo l’illegittimità del diniego per violazione della normativa sull’accesso documentale e chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione del video.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che la complessiva evoluzione della vicenda procedimentale e processuale ha reso cessata la materia del contendere, atteso che l’amministrazione aveva in seguito provveduto a consegnare al ricorrente copia del videofilmato, previa “sfocatura selettiva” delle immagini riguardanti soggetti terzi, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Stazione dei Carabinieri. Il giudice ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Nel motivare la decisione, il Collegio ha precisato che, per mera completezza espositiva, il ricorso non avrebbe potuto comunque essere accolto, in ragione del dovuto differimento. L’istanza di accesso ai filmati di un sinistro stradale rilevato da una forza di polizia diversa da quella che gestisce l’impianto di sorveglianza non può essere oggetto di un diniego, ma semmai di un differimento dell’ostensione, in attesa che l’organo accertatore esprima il proprio nulla osta ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992.

La pronuncia chiarisce quindi che, in simili evenienze, l’amministrazione non deve limitarsi a respingere l’istanza, ma è tenuta a porre in essere ogni attività istruttoria necessaria per consentire l’accesso, ivi inclusa la richiesta di autorizzazione alla forza di polizia che ha rilevato l’incidente. Il differimento trova inoltre ulteriore giustificazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992, nell’ipotesi in cui dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, dovendosi in tal caso attendere il decorso del termine per la presentazione della querela o l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Nel caso di specie, la consegna era avvenuta solo dopo che la Stazione dei Carabinieri aveva attestato il decorso dei novanta giorni senza che fosse stata presentata querela. La vicenda conferma altresì che l’accesso al filmato può essere consentito con modalità che tutelino la riservatezza dei terzi estranei all’incidente, mediante l’utilizzo di tecniche di oscuramento selettivo delle immagini, coerenti con il bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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