Legittimazione esclusiva del difensore distrattario e termine dilatorio nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3359 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza avverso sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro, il difensore distrattario delle spese di lite, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., è l’unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione della relativa statuizione, instaurandosi tra lui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 condiziona l’ammissibilità dell’azione esecutiva e, quindi, del giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che la notifica del titolo deve essere eseguita nell’interesse di ciascuna parte che intenda avvalersi del rimedio. L’accoglimento dell’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate, per le quali permane la legittimazione esclusiva del difensore antistatario.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto di alcuni docenti al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti, tra cui il difensore che aveva ottenuto la distrazione delle spese di lite, hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la posizione del difensore che agiva in proprio per il pagamento delle spese distratte, richiamando il costante principio per cui, per effetto del provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo che gli attribuisce la legittimazione esclusiva ad agire per l’esecuzione del giudicato. Tale legittimazione, tuttavia, non era stata esercitata correttamente, non risultando notificato in proprio il titolo esecutivo dal difensore antistatario.
Quanto alla posizione di uno dei docenti, il Tribunale ha rilevato che la notifica del titolo era stata eseguita dal difensore solo “quale difensore” dell’altra parte, senza specificare che l’adempimento fosse compiuto anche nell’interesse del primo. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per mancata dimostrazione del decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che condiziona l’ammissibilità dell’azione esecutiva.
Per il docente la cui notifica era stata ritualmente eseguita, invece, il ricorso è stato accolto: decorso il termine dilatorio, non contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum, il credito è stato ritenuto certo e l’inottemperanza è stata accertata. Al Ministero è stato assegnato il termine di 90 giorni per il pagamento, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La fondatezza solo parziale del ricorso ha infine condotto alla compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.